È opportuno riassumere la salvaguardia del diritto che consentono di usufruire la pensione con particolari criteri in deroga su quanto stabilito dalla riforma Monti–Fornero.
Per prima cosa i lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 e occorre anche considerare le diverse situazioni di deroga con applicazione dei requisiti dei età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina anche se maturati dal 1 gennaio 2012.
In effetti, ricandono in questa particolare situazione i lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto regime speciale donne con il calcolo interamente contributivo (35 anni di contributi e 57/58 anni di età se dipendenti/autonome in via sperimentale fino al 2015) e nel limite massimo numerico di soggetti interessati sulla base delle risorse annualmente stanziate e con riferimento ad una graduatoria stilata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero:
- lavoratori in mobilità ordinaria (accordi stipulati entro 4.12.2011) se i requisiti vengono raggiunti nel periodo di godimento dell’indennità
- lavoratori in mobilità lunga (accordi stipulati entro 4.12.2011)
- lavoratori titolari di assegno straordinario fondi di solidarietà alla data del 4.12.2011
- lavoratori per i quali sia stato previsto l’accesso ai fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi stipulati entro la data del 4.12.2011 (con vincolo di trattenimento in carico presso i fondi fino al compimento dei 59 anni di età)
- lavoratori pubblici che hanno in corso al 4.12.2011 l’esonero dal servizio
- lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ante 4.12.2011
Particolare considerazione per i lavoratori usuranti che maturano i requisiti dal 1.1.2012 i quali possono sì continuare ad accedere alla vecchia pensione di anzianità secondo il sistema delle quote ma senza beneficiare dei requisiti agevolati finora previsti.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiamo raggiunto, entro il 31.12.2012, “quota 96” (con almeno 35 anni di anzianità contributiva), possono conseguire la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età.
In alternativa ai quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di età pensionabile, le lavoratrici che raggiungono entro il 31.12.2012 un’età anagrafica di almeno 60 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni, possono conseguire la pensione di vecchiaia con un età non inferiore a 64 anni.
sono ex lav autonomo(dal 2001 al 2011) prima lav dipend poi mobilità poi licenz. Ora verso contrib volontari da ottobre 2011 come disoccupato.a giugno faccio 60 anni di età e 40 di contributi rientro nella vecchia normativa ante fornero? devo fare qualche domanda all’INPS e quando?