L’Inps informa che è finalmente possibile pagare per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati, compresi quelli adibiti ai lavori domestici, dichiarando allo sportello unico per l’immigrazione l’esistenza di uno o più rapporti di lavoro irregolari.
Ricordiamo che, così come è stato disposto dalle norme in vigore, il datore di lavoro deve effettuare il pagamento di un contributo forfetario di mille euro per ogni lavoratore “in nero” alle proprie dipendenze. A questa cifra dovrà essere aggiunto la somma a titolo contributivo e assicurativo per almeno sei mesi, mentre in caso di rapporti di lavoro di durata superiore ai sei mesi è obbligatorio regolarizzare l’intero periodo.
Come per tutti i pagamenti di natura tributaria, il contributo forfetario deve essere versato utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere riportati tutti i dati identificativi del datore di lavoro come i suoi dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. Inoltre, nel campo “elementi identificativi”, deve essere riportato il numero del passaporto o altro documento di pari valore del lavoratore da regolarizzare.
Al contrario, l’interessato dovrà presentare la domanda per l’emersione tra il 15 dicembre e il 15 ottobre.
Secondo le informazioni fornite dall’INPS, possono chiedere la regolarizzazione i datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro.
Questo vuol dire che non possono chiedere la sanatoria i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza, anche non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
È anche opportuno ricordare che dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.