È entrato in vigore l’ articolo 5 del Dlgs 16 luglio 2012, n. 109 che consente ai datori di lavoro di far emergere il rapporto subordinato con domanda telematica allo Sportello unico per l’immigrazione.
L’articolo 5 del decreto prevede, infatti, per i datori di lavoro italiani o anche stranieri, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea in possesso di regolare titolo di soggiorno, la possibilità di sanare la posizioni irregolare dei loro dipendenti presentando una dichiarazione di emersione presso lo Sportello unico per l’immigrazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, dietro pagamento di un contributo forfettario di 1000 euro all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia, per consentire il versamento del contributo forfettario di 1000 euro, ha istituito i codici tributo e spiega le modalità per effettuare il pagamento, che, si precisa, può avvenire solo con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 85/E.
I codici:
* “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
* “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.
I codici tributo sono operativamente validi dal 7 settembre 2012.
Nella risoluzione n. 85/E, l’Agenzia delle Entrate ha anche precisato alcune modalità per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi. In particolare:
* nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
* nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
* il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
* il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
*il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
*il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.
NOTA
Nella dichiarazione di emersione da presentare al SUI (Sportello Unico Immigrazione) è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e l’orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in caso di lavoro domestico.
APPROFONDISCI
*Sanatoria lavoratori stranieri, requisiti datore di lavoro e dipendente
*Sanatoria immigrati 2012
*Dal 15 settembre la sanatoria per il lavoro clandestino