La legge n. 183/2010 ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego da parte di un datore di lavoro di lavoratori in nero.
In effetti, all’articolo 4, comma 1, della legge sopra indicata ha sostituito il comma 3 del decreto n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito con modificazioni dalla legge del 23 aprile 2002 n. 73.
La recente circolare del Ministero del Lavoro, la n. 38 del 2010, pone in risalto la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili.
In sostanza, la nuova disposizione trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, ovvero 24 novembre 2010, ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.
Fermo restando la sanzione civile minima di 3000 euro per ciascun lavoratore in nero e a differenza del regime previgente (si veda circolare n. 111 del 2006), la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi, parasubordinati e i rapporti di lavoro domestico.
La circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che la nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero è applicabile anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.
Non solo, la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle previste comunicazioni all’Inps e all’Inail.
Si ricorda che, in base a quanto stabilito all’articolo 4 della legge n. 183 del 2010, l’importo delle sanzioni civili in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari è incremento del 50 per cento.
Pertanto, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, come previsto dall’articolo 116 comma 8 lettera b) della legge del 23 dicembre del 2000 n.388.
L’importo così determinato dovrà poi essere maggiorato del cinquanta per cento.