Mano pesante per i datori di lavoro che impiegheranno manodopera irregolare; in effetti, le norme contenute nel decreto Monti stabiliscono sanzioni fino a 150mila euro in caso di assenza di permesso di soggiorno.
Le sanzioni sono riservate alle persone giuridiche che impiegano cittadini stranieri il cui soggiorno in Italia è irregolare: così stabilisce il nuovo decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che amplia i reati che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto del decreto 231/2001.
In sostanza, le sanzioni si applicano al datore di lavoro che utilizza lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto – e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo – revocato o annullato.
Sono previste le aggravanti con l’applicazione della sanzione ex dlgs 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, sono minori in età non lavorativa o risultano esposti a situazioni di grave pericolo in riferimento alle condizioni di lavoro.
In presenza di una di queste violazioni, insieme al procedimento penale a carico del datore di lavoro, si applicherà , nei confronti della società persona giuridica, una sanzione nei confronti della società da 100 a 200 quote: il valore di ogni quota varia da un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1.549 euro, entro il limite di 150mila euro.
Per prevenire l’irrogazione delle sanzioni, il datore di lavoro dovrà adottare modelli di organizzazione e di gestione in grado di evitare un simile reato, dovrà vigilare sul loro funzionamento e curare l’aggiornamento e, infine, si dimostri che non vi sia stata una insufficiente vigilanza.
È necessario, allo scopo di prevenire situazioni di questo tipo, di modificare i propri modelli organizzativi insieme ad una stretta vigilanza sull’intero sistema gestionale in special modo per quelle imprese che sono potenzialmente a rischio e privi di sistemi di verifica oggettiva.