Il prossimo 30 aprile è il termine ultimo, anche se si ritiene che sarà ulteriormente spostato in avanti, per i datori di lavoro di procedere alla specifica valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici.
Si ricorda che il rischio è particolarmente significativo in presenza di specifiche sorgenti di emissione di onde elettromagnetiche ma anche in alcune particolari attività. In effetti, rientrano in questa specifica materia le lavorazione del legno (incollaggio, piegatura, pressatura, utilizzo di macchine CNC), le lavorazioni meccaniche con macchinari quali presse, cesoie, piegatrici fino alle lavorazioni di materie plastiche: quali saldatura, stampaggio.
Non solo, non sono esclusi le lavorazioni dell’industria tessile (essicazione fibre, lavorazione fibre), quelle dei forni per riscaldo (ad esclusione di quelli ad alimentazione diversa da quella elettrica) e, in generale, tutte quelle che prevedono l’utilizzo di macchinari ad alto assorbimento di corrente elettrica.
Si ricorda che la scadenza indicata fa riferimento all’applicazione delle specifiche indicazioni per la valutazione e le conseguenti misure di sicurezza (con relative sanzioni) previste dal Titolo VIII capo IV del D.Lgs. 81/08. Questo in quanto il D.Lgs. 81/08 prescrive di valutare tutti i rischi; quindi la valutazione dei rischi inerente i campi elettromagnetici deve essere già stata effettuata da parte di tutte le aziende, eventualmente anche per verificare la non significatività del rischio in esame per i propri lavoratori.
Tra le altre cose è stato presentato in sede di Parlamento Europeo, un emendamento per rinviare al 31 ottobre 2013 l’entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE sui “Campi elettromagnetici”, cui il D.Lgs. 81/08 si riferisce.
In effetti, la con questa Direttiva si ritiene necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, la presente direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.
La proroga sarà però efficace in Italia solo dopo l’approvazione in sede europea e l’approvazione in sede nazionale con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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