Entro il 1° giugno sarà possibile procedere all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ed anche al trasferimento da una provincia all’altra: ecco in sostanza il contenuto del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 emesso dal Ministero dell’Istruzione.
In effetti, secondo quanto stabilisce l’articolo 1 comma-1bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine del 1° giugno 2011.
Ricordiamo che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
In base al testo del decreto il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere la permanenza, l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria e la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa e/o il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando a questo scopo le relative caselle presenti sul modulo della domanda, anche se in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.
In particolare, gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l’apposito modulo fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.
Il testo del decreto precisa che, ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.