È stata emanata la circolare n. 100 prot. 11273 del 29 dicembre 2010 che pone alcuni criteri in merito alle domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse.
In effetti, la circolare stabilisce che queste domande devono essere presentate – per il personale docente, educativo ed ATA – con l’utilizzo della procedura web POLIS istanze on line, nel sito internet del Ministero dell’Istruzione.
Il personale interessato deve registrarsi per ottenere le credenziali di accesso alle istanze on line del Ministero.
La circolare ricorda che per l’anno 2011, secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 243/2004 come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno necessario per raggiungere la quota 96 può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (esempio 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
La circolare n. 100 intende fornire tutte le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto n. 99 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.
Secondo quanto stabilisce l’articolo 1 del decreto, il termine finale per la presentazione delle domande è stato fissato l’11 febbraio 2011 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio.
Lo stesso termine dell’11 febbraio 2011 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1 settembre del 2011.
La circolare ricorda che entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.