Il Ministero del Lavoro, per iniziativa della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, è intervenuta sull’eventuale applicabilità del lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne e private.
In sostanza, la Direzione ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.
Secondo il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva la risposta è senza dubbio positiva poichè la legislazione attuale consente di ricorrere a questo particolare tipologia di contratto di lavoro.
In effetti, l’attuale dettato legislativo, articolo 70 del decreto n. 276/2003 modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), prevede l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo e, di conseguenza, anche all’interno di scuole materne parificate.
La legislazione permette di impiegare, con contratto di lavoro accessorio, i giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università (INPS circolare n. 88/2009 e circolare n. 17/2010).
L’Inps ha anche precisato che il giovane può essere impiegato per i periodi di vacanza, come prevede la circolare n. 104/2008, ovvero per le vacanze natalizie, dal 1° dicembre al 10 gennaio, le vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo e le vacanze estive, i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
La possibilità è anche estesa ai pensionati e ai percettori di prestazione integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’ articolo 19, comma 10, del decreto n. 185/2008, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o un percorso di riqualificazione professionale.
Non solo, la disciplina è estesa anche ai prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale).
In ogni caso, è necessario che il lavoratore sia in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore.