Il decreto semplificazioni è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.27 alla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012, identificato come decreto legge n.5 di pari data contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo e le semplificazioni,in vigore dal 10 febbraio 2012, si evidenziano di seguito quelle delle stesse inerenti la materia del lavoro e legislazione sociale.
In particolare, l’articolo 14 del decreto si occupa della semplificazione dei controlli sulle imprese; in effetti, si stabilisce che i controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, si devono ispirare ai principi della semplicità e della proporzionalità. Per questa ragione la pubblica amministrazione – compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale – devono sul proprio sito istituzionale e sulsito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita’ di svolgimento delle relative attività.
Secondo le indicazioni contenute nel decreto, il Governo dovrà adottare i regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
Questi regolamenti dovranno essere emanati in base a principi e criteri direttivi inclusi la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici e al coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate.