Recentemente la Corte di Cassazione ha espresso una nuova lettura dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970, statuto dei lavoratori, introducendo il controllo di tipo difensivo.
L’articolo 4 e 38 della legge n. 300 esprime il principio della riservatezza dei lavoratori nello svolgimento della propria attività lavorativa, ma, nel contempo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20722 della V Sezione del mese di giugno 2010, ha riconosciuto piena legittimità , da parte del datore di lavoro, di introdurre sistemi di controllo mirati alla tutela del proprio patrimonio aziendale.
Secondo quanto stabilito dalla Corte i contenuti multimediali raccolti con sistemi audiovisivi mirati a proteggere il patrimonio aziendale sono pienamente utilizzabili come prove di reato anche se l’eventuale imputato è un lavoratore subordinato.
In questo modo la sentenza n. 20722 conferma un orientamento già definito, sentenza n. 4746 del 2002, ossia si riconosce la piena legittimità al datore di lavoro la predisposizione di controlli di tipo difensivo rivolti a verificare la condotta illecita dei lavoratori.
I controlli di questo tipo non sono sottoposti alla disciplina prevista dell’articolo 4 della legge n. 300/1970.
Ricordiamo che l’articolo 4 stabilisce che in caso di esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro sia ammessa l’installazione degli impianti e apparecchiatura di controllo da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori solo nel caso di previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, in mancanza di queste, con la commissione interna e in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvederà l’Ispettorato del lavoro.
A questo riguardo si può senza dubbio citare anche la sentenza di un caso analogo a quello in esame (Sezione II n. 8687/85). In questo caso, la Corte, con riferimento alla Legge n. 300 del 1970, ha riconosciuto che, quando sul lavoratore addetto alla registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà , i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi.
La Corte ribadisce, comunque, il divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell´attività dei lavoratori previsto dalla Legge n. 300 del 1970 purché il controllo riguardi, direttamente o indirettamente, l´attività lavorativa, ma, al bel contempo, non sono sottoposti alla normativa della Legge n. 300/1970 quelli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore.