Il Tribunale di Milano in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro è intervenuto, attraverso la sua sentenza n. 3914 dello scorso 4 agosto 2011, sui termini di impugnazione dei contratti a termine.
In sostanza, il giudice del Tribunale ha stabilito che il comma 54 dell’articolo 2 della legge 10/2011 ha sospeso sino al 30 dicembre 2011 l’entrata in vigore dei nuovi termini di impugnazione previsti dall’articolo 32 della legge n. 183/2010, incluso quello riguardante i contratti “atipici” già scaduti alla data dell’entrata in vigore della stessa legge, ovvero alla data del 24 novembre 2010.
Nel caso in questione la contestazione riguardava una serie di contratti a termine scaduti prima del 24 novembre 2010, mentre l’impugnazione del contatto avveniva non entro la data stabilita del 23 gennaio 2011.
Rispetto alla precedente normativa, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto Milleproroghe, a seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2010, gli intercorsi contratti a termine avrebbero dovuto essere impugnati entro il 24 gennaio 2011. In realtà, secondo il parere del Tribunale di Milano, con l’articolo 2 del decreto 225/2010 (Decreto Milleproroghe), convertito dalla legge 10/2011, tuttavia, si è stabilito che all’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
1‐bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011
Per il giudice monocratico di Milano, pur in assenza di un’espressa previsione, non può che ritenersi che con l’intervento di cui al D.L. 225/2010 il Legislatore abbia voluto posticipare l’efficacia del termine decadenziale introdotto con la legge 183/2010, facendo così salvi i diritti di quanti alla data del 24 gennaio 2011 non avessero ancora provveduto alle impugnazioni ivi disciplinate.
Non solo, l’articolo 2 del decreto 225/2010 prevede espressamente che le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 604/1966, come modificato dal comma primo dell’art. 32 legge 183/2010, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011, in sede di prima applicazione.
Di conseguenza
Se, dunque, la norma dispone dell’efficacia della disciplina “in sede di prima applicazione”, la sua portata non può che essere retroattiva, ossia destinata a regolamentare i primi effetti della nuova disciplina, con la conseguenza di una sostanziale “rimessione in termini” di quanti fossero medio tempore decaduti per lo spirare della data del 24 gennaio 2011