La nostra Costituzione prevede esplicitamente il diritto di sciopero, ma in nessuna parte si fa riferimento al diritto di serrata.
La serrata è uno strumento che permette al datore di lavoro di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa con il rifiuto di ricevere e retribuire le prestazioni dei propri dipendenti.
I sindacati dei lavoratori hanno a disposizione il diritto di sciopero al fine di esercitare una pressione diretta sulla controparte per ottenere miglioramenti normativi ed economici, così, secondo le interpretazioni di taluni imprenditori, anche i sindacati dei datori di lavoro devono poter disporre di un analogo diritto.
Non esiste un parallelismo tra serrata e sciopero nella nostra carta Costituzionale, ma, al contrario, la Costituzione, in base all’articolo 40, prevede esplicitamente solo un diritto di sciopero perché è il solo modo per riequilibrare i rapporti di forza tra datori di lavoro e lavoratori.
Lo sciopero é riconosciuto costituzionalmente come un diritto destinato, secondo il preciso dettato dell’articolo 40, ad essere regolato dalla legge. La serrata, al contrario, priva di un riconoscimento e di una qualificazione giuridica, si presenta attualmente come un atto penalmente non vietato o, come si vuole dire, penalmente lecito.
Non solo, la Corte Costituzionale si è più volte espressa su questo tema, sentenza 29/1960 o 141/1967.
In modo particolare, la Corte, in base ai dettami della sentenza 29/1960, ha eliminato solo la repressione penale della serrata anche se rimane un illecito contrattuale.
Sul piano civilistico, il datore di lavoro è, in ogni caso, obbligato a retribuire le prestazioni di lavoro rifiutate senza motivo legittimo.
Solo la serrata di protesta dei piccoli esercenti senza dipendenti è riconosciuta legittima.
Il diritto di sciopero, anche in assenza di una disciplina organica in materia, è sempre considerato legittimo indipendentemente dalle modalità in cui è svolto e dalle forme assunte.
È necessario, al limite, garantire, da parte dei sindacati e dei partecipanti allo sciopero, i limiti esterni, in altre parole non deve essere ravvisato nessun comportamento lesivo ed è necessario rispettare gli altri diritti costituzionalmente garantiti.
Un eventuale ricorso ad un procedimento d’urgenza che ponga in essere una serrata di ritorsione nei confronti di uno sciopero legittimo, integra gli estremi del comportamento antisindacale, perseguibile ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).