Il nostro Istituto previdenziale si è dato alcune nuove disposizioni nell’ambito dell’evoluzione del nuovo assetto organizzativo e funzionale del servizio di informazione e consulenza dell’Istituto. Infatti, l’orario di apertura al pubblico della sportelleria delle Agenzie interne e complesse è fissato in un numero minimo di 28 ore settimanali, articolato in un’apertura antimeridiana per i cittadini e le imprese tutti i giorni dal lunedì al venerdì per almeno 20 ore settimanali e in una pomeridiana, riservata ai servizi di consulenza su appuntamento ed agli intermediari legalmente riconosciuti, dal lunedì al giovedì per almeno 8 ore settimanali.
Per le Agenzie territoriali, in ragione della minore disponibilità di risorse, particolarmente significativa in alcuni periodi dell’anno, l’orario minimo di apertura al pubblico degli sportelli è ridotto a 20 ore settimanali, limitate all’apertura antimeridiana, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
In effetti, con la nuova circolare n. 66 del 9 maggio 2012, i Direttori provinciali dovranno rivedere l’orario di apertura degli sportelli secondo quanto indicato nella circolare e formalizzarne l’adozione con apposito Ordine di Servizio. In questo modo, il nuovo orario di apertura al pubblico dovrà entrare in vigore entro il prossimo 1° settembre 2012.
L’Inps, nel ricordare questa importante novità, pone in evidenza che la regolazione degli orari di apertura al pubblico degli sportelli delle Sedi richiede il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse e richiama la competenza di diverse pubbliche istituzioni. I Direttori provinciali dovranno, pertanto, acquisire il parere dei rispettivi Comitati provinciali e fornire informativa preventiva alle RSU ed alle OO.SS. territoriali. Non solo, qualora la regolazione degli orari di apertura al pubblico dovesse avere delle ricadute sull’orario di lavoro, sarà necessario avviare la procedura prevista dall’art. 4 comma 3 lettera B) del CCNL del 16/02/1999, in relazione all’articolazione dello stesso.
Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 50 comma 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) dovranno provvedere ad informare preventivamente i Sindaci dei Comuni che rientrano nel proprio bacino d’utenza.
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