L’Inps ha reso noto la disciplina relativa al recupero dello sgravio contributivo in edilizia riferito all’anno 2011, nella misura dell’11,5, e lo fa con la circolare del 14 dicembre 2012 n. 154. Il nostro maggiore istituto previdenziale italiano ricorda che per i datori di lavoro che non hanno ancora provveduto hanno tempo ora fino al prossimo 16 marzo 2012 per seguire le operazioni relative al conguaglio con la scadenza del versamento della contribuzione riferita al periodo “febbraio 2012”).
L’Inps, con la circolare n. 154, ricorda anche che occorre possedere il Durc per ottenere l’agevolazione, anche con riferimento alle casse edili, insieme all’autodichiarazione di assenza di condanne passate in giudicato, per violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente: i datori di lavoro dovranno munirsi dei modelli a suo tempo predisposti dall’Ente previdenziale.
Non solo, secondo l’orientamento espresso dall’Ente la dichiarazione di responsabilità deve essere resa anche se l’azienda è in regola con gli aspetti contributivi, poiché l’autocertificazione attesta il possesso di una caratteristica diversa da quella riconosciuta dal Durc.
Ricordiamo che questa particolare riduzione contributiva in favore delle aziende edili è stata di recente modificata dalla legge 247/07.
L’Inps ricorda che il beneficio consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
In base alla circolare dell’Ente si ricava che l’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011 e non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.
La provvidenza contributiva è anche subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da9 a13, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo D.L. n. 338/1989 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo quali assunzione dalle liste di mobilità o i contratti di inserimento).