La Corte di Cassazione è intervenuta ribadenso, attraverso la sentenza n. 35412 del 29 settembre 2011 della IV sezione penale, che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, per i lavori all’interno dell’azienda committente, non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente il documento di valutazione di rischi predisposto del committente ma è tenuto a fare ben altro; in effetti, non può esimersi ad una verifica tecnica sul luogo di lavoro in cui si svolge l’appalto.
La decisione della Corte parte dalla sentenza del 7 ottobre 2010 dove la Corte di appello di Salerno confermava quella del Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica in data 7 febbraio 2008 che aveva condannato gli inadempienti alle rispettive pene di giustizia condizionalmente sospese, oltre al risarcimento del danno e pagamento di provvisionali in favore delle parti civili, avendoli riconosciuti colpevoli del reato di cui all’articolo 589 c.p., commi 1 e 2 – 40 cpv. in danno del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha confermato il giudizio già espresso in precedenza perché l’appaltante ha l’obbligo della cooperazione con il primo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, articolo 7, nel predisporre tutte le cautele per la sicurezza sul lavoro.
Infatti, all’articolo 7 del decreto n. 626/94 si precisa che, in materia di contratto di appalto o contratto d’opera, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima deve verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera e di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Non solo, al comma 3-bis, l’imprenditore committente risponde in solido sia con l’appaltatore che con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.