La Corte di Cassazione, sentenza n. 3983/2012, interviene per ribadire un principio importante, ovvero è responsabile dell’infortunio del lavoratore anche quando non si attiene alle procedure definite a questo scopo. In effetti, per la Suprema corte l’obbligo del datore di lavoro si estende anche quando il lavoratore instauri comportamenti non ritenuti confacenti alla propria attività lavorativa.
A nulla vale, per la Corte di Cassazione, ogni giustificazione in merito da parte del datore di lavoro anche l’eventuale supposto comportamento del lavoratore ritenuto imprevedibile ed imprudente perché, nella fattispecie, per il suo diretto responsabile aveva operato senza spegnere i motori per dar corso alla pulizia del nastro e per procedere al suo riallineamento.
Nella sentenza n. 3983 la Corte di Cassazione si è occupata di un lavoratore in servizio presso una cava ed addetto all’impianto di frantumazione che svolgeva mansioni di pulizia e rimozione dei detriti in prossimità di un nastro trasportatore.
I giudici di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, condannavano – per il reato di lesioni colpose – il direttore tecnico e responsabile della sicurezza oltre al preposto alla sorveglianza dei lavori nello stabilimento, per non aver correttamente informato l’operaio sui rischi sul lavoro, fornito indicazioni scritte e direttive in ordine alla corretta e sicura esecuzione dell’incarico, consentendogli l’esecuzione dell’operazione in assenza di griglia di protezione e di fune per il blocco d’emergenza dell’impianto.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha di nuovo richiamato la giurisprudenza che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di tutelare il lavoratore anche in relazione ai suoi eventuali comportamenti negligenti. Durante il dibattimento si constatava non solo il dispositivo di sicurezza era disattivato ma del tutto assenti erano altresì i cartelli che ponevano il divieto di effettuare le operazioni di pulizia con l’impianto in movimento. Per la dirigenza dell’azienda il lavoratore ha posto in essere un’azione “avventata”, anche se, per i giudici di legittimità, non esclude la responsabilità del datore reo di non aver adottato le misure di protezione.