In materia di sicurezza sul lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato i nuovi valori indicativi sull’esposizione professionale; infatti, questo ministero ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2012, il Decreto Interministeriale (Lavoro-Salute) predisposto ai sensi dell’art. 232, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
Con questo decreto si definisce il terzo elenco dei valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.
La direttiva 98/24/CE del 7 aprile 1998 si occupa della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
La direttiva si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono o possono essere presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica previsti dalle direttive adottate in base al trattato che istituisce la comunità europea dell’energia atomica.
L’articolo 3 della Direttiva impone dei valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici e per fare questo si è cercato di ottenere il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale condotta su basi scientifiche svolte in modo indipendente.
Non solo, gli Stati dell’Unione Europea devono informare le strutture europee in merito ad ogni modifica sui limiti di esposizione al fine di svolgere le necessarie verifiche richieste. In effetti, in base alle disposizioni, ogni volta che uno Stato membro introduce o modifica un valore limite nazionale di esposizione professionale o un valore limite biologico relativi ad un agente chimico, deve fornire alla Commissione tutti i dati scientifici e tecnici. La Commissione, una volta ricevuti i necessari riscontri, deve svolgere le azioni richieste.
La Direttiva europea impone, ai sensi dell’articolo 12, un sistema di misurazione e valutazione uniforme in tutta l’Unione al fine di rilevare le concentrazioni atmosferiche presenti sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale.