È stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 97/3 del 12 aprile 2011 il Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Secondo le disposizioni contenute nel Regolamento con questo atto si intende costituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza in ambito lavorativo.
Il Regolamento chiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi metadati.
I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione devono essere trattati in conformità del principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
Non solo, i dati relativi agli infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono forniti su base volontaria.
Secondo le indicazioni dell’Unione Europea dovranno essere trasmessi i dati relativi agli infortuni sul luogo di lavoro, infortunio mortale, le attività economica del datore di lavoro, la principale attività economiche dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima, l’età della vittima al momento dell’infortunio, il tipo di lesione e le conseguenze fisiche per la vittima, l’ubicazione geografica, la dimensione dell’impresa, la nazionalità della vittima, le giornate perdute, il posto di lavoro, il tipo di luogo o lo spazio in generale in cui è avvenuto l’infortunio, il tipo di lavoro svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l’infortunio, l’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio, l’agente materiale dell’attività fisica specifica, l’ultimo evento che ha portato all’infortunio, l’agente materiale della deviazione, la modalità di lesione e l’agente materiale del contatto.