La Commissione europea ha deciso di aprire un procedimento di infrazione contro l’Italia colpevole di non rispettare le direttive europee in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare sulle ultime modifiche al Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e proprio nella parte riformata dal decreto Sacconi il 3 agosto 2009.
In effetti, la Commissione europea non è del tutto convinta che, stando alle dichiarazioni del ministro Sacconi, il correttivo del 2009 ha stralciato la norma salva manager, ossia quella particolare norma che deresponsabilizza i datori di lavoro nel caso di incidente. In realtà, sempre per l’organismo europeo, la norma in questione è mimetizzata all’interno di una ragnatela di articoli e commi non di facile lettura.
Procedendo, infatti, ad una lettura attenta si scopre che il salva manager è presente in una serie di articoli: si inizia dall’articolo 18 dove si trova che il datore di lavoro e i dirigenti possono delegare e subdelegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche se permane a carico del datore di lavoro al dirigente responsabile l’obbligo di vigilare. Leggendo, però, l’articolo 16 si scopre che l’obbligo si considera pienamente assolto in caso di adozione e ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo, così come riportato
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4
Ovvero, il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Troviamo poi all’articolo 51 l’idea dell’organismo paritetico come strumento per vigilare sull’operato dei dirigenti: non un organismo terzo e nemmeno un giudice in sede di accertamento penale ma un organismo costituito proprio da associazioni di datori di lavoro, quindi con un obiettività di giudizio quantomeno limitata.
In effetti, ricordiamo che gli organismi paritetici sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia e ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Non solo, la Commissione europea ha sollevato anche dubbi sull’obbligo della valutazione del rischio di stress legato al lavoro, sull’applicazione della normativa su sicurezza e salute per le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato della protezione civile, le disposizioni di prevenzione incendi per gli alberghi con oltre 15 posti letto, esistenti in data aprile 1994.