Secondo l’attuale normativa, il rischio relativo al percorso che il lavoratore segue per recarsi al lavoro è tutelato perché va ricollegato allo svolgimento dell’attività lavorativa, anhe se in modo indiretto. In sintesi l’indennità per infortunio in itinere rientra fra le norme per la tutela del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro.
Ma prima di proseguire, ci sembra opportuno chiarire la definizione di infortunio in itinere: si tratta di un infortunio che può succedere al lavoratore durante il percorso (traduzione letterale del termine latino) di andata e ritorno dal luogo di lavoro all’abitazione.
La tutela del lavoratore è riconosciuta anche se il lavoratore subisce un infortunio durante il normale percorso che collega due lavori nel caso abbia vari rapporti di lavoro e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti se nell’azienda non c’è la mensa per i dipendenti.
Di recente, la giurisprudenza ha ampliato il raggio della tutela per l’infortunio in itinere facendo rientrare in questa fascia anche le lesioni che un lavoratore può subire in caso di scippo subito durante il percorso casa-lavoro.
Con la sentenza n.11545 depositata il 10 luglio 2012, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che ”uno scippo avvenuto nel tragitto casa-lavoro deve essere considerato un infortunio in itinere, quindi, risarcito. Pertanto, i giudici della Corte confermano che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l’infortunio subito dal lavoratore “in itinere” se è derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato”.
Su questo tema, tuttavia, è arrivata una precisazione dall’ordinanza 7970 della Corte di Cassazione, secondo la quale l’uso della bicicletta o comunque di un veicolo privato deve essere un’emergenza, come ad esempio uno sciopero, senza soluzioni alternative. In sintesi, per andare al lavoro può essere utilizzata la bicicletta solo in mancanza di mezzi pubblici.
Se, invece, il lavoratore utilizza un mezzo privato per sua maggiore comodità non ha diritto all’indennità per infortunio in itinere a carico dell’azienda. Pertanto, i giudici, pur confermando che il percorso casa-ufficio è indirettamente ricollegabile all’attività lavorativa e che tutti i rischi corsi dai dipendenti durante questo percorso debbano essere tutelati, ribadisce che la tutela decade se il lavoratore subisce un infortunio a causa di un suo comportamento arbitrario e quindi irresponsabile.
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