Il Decreto del Ministero del Lavoro, in Gazzetta Ufficiale 285 del 6 dicembre 2012, chiarisce le modalità di applicazione della procedura unificata per la valutazione dei rischi e DVR, che sarà applicata da febbraio 2013 alle aziende con 10 addetti, ma potrà essere utilizzata, in opzione non per obbligo, anche dalle imprese fino a 50 unità
La procedura unificata per la valutazione del rischio, prevista dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), è contenuta nel decreto ministeriale 30 novembre 2012, che entrerà in vigore a febbraio 2013: il modello di riferimento per la valutazione dei rischi ha lo scopo precipuo di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, mantenendole e migliorandole nel tempo.
Dal 2013, quindi, con la procedura unificata per la sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ha l’obbligo di redigere il DVR, ovvero il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, che dovrà contenere la descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni di ogni collaboratore, individuando in toto i pericoli presenti in azienda.
Dopo l’individuazione si passerà alla valutazione dei rischi individuati e alla successiva individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate: tutto un programma ben tracciato e messo in pratica per definire un successo programma mirato al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Va da sé che la valutazione deve essere continuamente aggiornata, per accertare eventuali cambiamenti in azienda che possano avere ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.
Da gennaio 2013, quindi, per la procedura unificata per la sicurezza sul lavoro, non basterà più l’autocertificazione DVR per le aziende con meno di 10 addetti. In proposito, i chiarimenti del Ministero: dal primo gennaio 2013 anche le imprese con meno di 10 addetti dovranno presentare il DVR (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) e non più l’autocertificazione, ma hanno la possibilità di scegliere la procedura standardizzata.
Fino al 31 dicembre 2012 le aziende con meno di 10 dipendenti possono presentare un’autocertificazione (sempre in base all’articolo 29, secondo periodo del dlg 81/2008, con scadenza posticipata a fine 2012 dal dl 57/2012). E dal primo gennaio 2013 prossimo, queste aziende potranno utilizzare, solo se vogliono, anche la procedura unificata per la sicurezza sul lavoro, regolamentata dallo schema attuativo approvato il 25 ottobre 2012).
APPROFONDIMENTI
*Sicurezza sui luoghi di lavoro, vietata l’autocertificazione sui rischi