Con la circolare n. 46/E del 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i lavoratori possono accedere al finanziamento agevolato, anche per le ritenute, mediante il proprio sostituto d’imposta, ma possono richiederlo anche direttamente, nel caso che quest’ultimo non sia disponibile.
Possono accedere al finanziamento agevolato anche le ritenute dovute dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 e quelle che i sostituti d’imposta devono regolarizzare entro il 16 dicembre. La norma, quindi, ha esteso l’agevolazione anche per le ritenute dei dipendenti, allo scopo di aiutare ad uscire dall’emergenza tutti coloro che hanno subito danni in seguito al terremoto dello scorso maggio.
Fra le altre norme emanate per risolvere la grave situazione post terremoto, l’Agenzia delle Entrate ha reputato opportuno, quindi, estendere un aiuto garantito a tutti i tipi di tributi con un finanziamento agevolato ampliando la categoria dei tributi per il versamento dei quali è possibile ottenere il finanziamento garantito dallo Stato.
Allo scopo di agevolare il ritorno alla normalità, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 46/E del 6 dicembre dà pratica attuazione all’articolo 1, del decreto legge 194/2012, che apriva al finanziamento finanziamento agevolato garantito dallo Stato (articolo 11, decreto legge 174/2012), non solo ai titolari di reddito d’impresa, ma anche ai lavoratori autonomi, agli esercenti attività agricole e ai lavoratori dipendenti proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dichiarata inagibile in seguito agli eventi sismici.
Tuttavia, l’articolo citato non fa alcun cenno alle ritenute nell’aiuto garantito dallo Stato per coprire i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i tributi dovuti, dai titolari di redditi di lavoro dipendente, dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
L’Agenzia delle Entrate prevede, invece, un sistema di finanziamento agevolato per tutti gli importi dovuti da uno stesso contribuente dipendente, incluse le ritenute da pagare entro il 30 giugno 2013. Con la circolare n. 46/E del 6 dicembre, inoltre, ha specificato le modalità che il lavoratore deve seguire per accedere al finanziamento:
*formulare una richiesta al sostituto, il quale potrà utilizzare l’aiuto anche per la regolarizzazione delle ritenute da versare entro il 16 dicembre, rivalendosi sul sostituito da luglio 2013 secondo il piano di ammortamento
*chiederlo direttamente, nel caso in cui il proprio sostituto non sia disponibile o non abbia i requisiti per ottenere il prestito. In questo caso, comunque, lo stesso sostituto dovrà avvisare il contribuente.
Se, invece, il dipendente non richiede al sostituto il finanziamento agevolato e non si attiva autonomamente, l’articolo 11, comma 5, del Dl 174/2012 prevede la limitazione delle trattenute nel rispetto di un quinto della retribuzione.
E, infine, oltre ai dipendenti, possono usufruire del finanziamento agevolato “garantito” anche i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché percepiscano compensi periodici.
APPROFONDIMENTI
*Modalità di accesso al regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari