L’Inail intende fare chiarezza dell’impianto sanzionatorio del nuovo Testo Unico sull’apprendistato. Infatti, con la nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012, l’Ente di prevenzione infortuni intende fare chiarezza in materia di sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell’apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l’inosservanza dei principi previsti dal decreto legislativo n. 167/2011.
Nel primo caso,che tra l’altro rientrerebbe tra le mansioni attribuite in via esclusiva al personale ispettivo delle struttture territoriali del ministero del lavoro, l’ente precisa che in caso di avvenuto accertamento da parte degli ispettori dell’Istituto occorre segnalarlo nei modi consueti con la possibilità di recuperare la realizzazione della formazione.
In particolare, l’Inail ricorda che l’assenza della forma scritta o la mancata comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione comportano la sanzione amministrativa per lavoro nero e la conseguente impossibilità di regolarizzare il rapporto come contratto di apprendistato di competenza esclusiva del personale ispettivo delle struttture territoriali del ministero del lavoro,a cui in caso di avvenuto riscontro da parte degli ispettori dell’Istituto occorre segnalarlo nei modi consueti.
Non solo, l’Ente di prevenzione infortuni ha anche precisato di aver rivolto una richiesta formale al Ministero del lavoro di poter applicare ai premi Inail il regime agevolato così come prevede la normativa, legge n. 223/91, per l’assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità, così come consentito dal dec.legvo n.167/2011.
Per quanto concerne, invece l’inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato (D. Lgs. n. 167/2011, art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)), il Decreto Legislativo in parola ha previsto nuove sanzioni amministrative, si veda a proposito la nota D.C. Rischi prot. n. 8082 del 5.12.2011, ed ha esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 124/2004 (art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.