La prestazione lavorativa del socio di una cooperativa può essere configurata come rapporto di lavoro subordinato? Secondo un’interpretazione giurisprudenziale anche se esiste subordinazione tecnico funzionale del socio nei confronti della cooperativa nella fase di esecuzione della prestazione non è una condizione sufficiente per dimostrare vincolo di subordinazione (corte costituzionale n. 30 del 1996) ex art. 2094 del codice civile.
Infatti, in questo caso non esiste l’alienità dell’organizzazione e del risultato produttivo.
A questo fine, la retribuzione del socio lavoratore non è configurabile come retribuzione corrispettiva di lavoro, ma al contrario una semplice ripartizione dei ricavi sociali.
Un rapporto di lavoro di tipo subordinato è ammesso solo se l’attività risulta estranea all’oggetto sociale così come stabilito dallo statuto della cooperativa.
Il filone della cooperazione è il settore più importante nell’ambito dei rapporti di lavoro associativi, in particolare nel segmento delle cooperative sociali e di produzione e lavoro.
Le società cooperative sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, così come richiamato da diverse disposizioni, dall’articolo 45 del dettato costituzionale all’articolo 2511 del codice civile o dalla legge n. 59/1992.
Le cooperative nascono, come per esempio quelle di produzione e lavoro, per offrire delle occasioni di lavoro ai soci. Rispetto ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato non è possibile rilevare in questa fattispecie il requisito fondamentale del contratto di scambio, ma semmai è rintracciabile l’istituto del conferimento (articoli 2533 e 2286 del codice civile).
In una cooperativa il prestatore di lavoro può essere o non essere socio della cooperativa.
Così stando alla legge n. 142/2001 si stabilisce che il socio della cooperativa di lavoro deve stipulare un contratto di lavoro subordinato o autonomo (articolo 1) secondo quanto stabilisce il regolamento interno della cooperativa deve adottarsi.
Il regolamento interno può essere oggetto della procedura di certificazione.
La legge 142 secondo alcuni commentatori è palesemente incostituzionale e andrebbe superata. Si è cercato di ovviare a queste eccezioni attraverso la legge n. 30/2003, ma non si è affrontato il problema in maniera radicale.
Il socio instaura due tipi di rapporto con la cooperativa: un rapporto associativo e uno lavorativo.
Con la semplice adesione alla cooperativa il socio acquisisce diritti e doveri specifici, ad esempio concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, pone al servizio dell’impresa le proprie competenze professionali, contribuisce alla formazione del capitale sociale, partecipa al rischio di impresa e alle scelte strategiche e dei processi produttivi.