Introdotte da uno degli ultimi provvedimento dell’esecutivo Monti, le società professionali (cioè, la forma giuridica che dovrebbe consentire una migliore tutela e sviluppo delle attività dei liberi professionisti – avvocati, ecc.), apportano alcune importanti novità al panorama societario italiano. Cerchiamo di vedere i principali punti elementari in maggior dettaglio.
Innanzitutto, è prevista la possibilità di aprire la società tra professionisti anche a capitale “esterno”, intendendo per tale quello rappresentato da soci non professionali. È tuttavia essenziale che i soci professionisti prevalgano numericamente e per la partecipazione di capitale, contando per almeno due terzi nel voto dell’assemblea. Nel consiglio di amministrazione, invece, non sono riservate alcune quote ai soci professionisti e, pertanto, potranno essere amministratori delle società professionali sia i soci professionisti che gli altri, definiti quali “soci di capitali”.
Il decreto introduttivo delle società professionali prevede inoltre che il professionista sia obbligato a stipulare una polizza assicurativa per i rischi che derivino dall’esercizio della propria attività professionale. Il professionista, al momento dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noti al cliente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale, e il relativo massimale.
Nelle società tra professionisti, inoltre, è come noto possibile che possano partecipare sia professionisti appartenenti allo stesso albo, che professionisti appartenenti ad albi diversi. Ogni socio potrà opporre il segreto professionale anche agli altri soci, garantendo in tal modo la propria posizione all’interno dell’organizzazione.
Infine, è previsto che il singolo cliente possa scegliere il professionista da cui farsi seguire, e in ogni caso, anche in assenza di un’apposita assegnazione, il nominativo dovrà essere comunicato per iscritto al cliente. Ne deriva che anche nelle società tra professionisti il rapporto tra cliente e professionista rimarrà di natura fiduciaria, fondato sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui si è appena fatto cenno.