La somma aggiuntiva è una quota, per l’appunto aggiuntiva, che i pensionati possono percepire una sola volta all’anno se potranno dismostrare alcuni requisiti. Infatti, l’articolo 5 del decreto legge 81 del 2 luglio 2007, convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007, ha previsto un sostegno per i titolari di pensioni basse, una somma aggiuntiva che i pensionati Inpdap riceveranno una volta l’anno insieme alla pensione: questa somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
È opportuno ricordare che l’importo è determinato dalla anzianità contributiva posseduta; in caso il pensionato percepisca sia una pensione diretta sia una pensione ai superstiti, si tiene conto soltanto dell’ anzianità relativa al trattamento diretto; in caso di titolare di solo trattamento ai superstiti, si calcola l’anzianità contributiva in base alla percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del trattamento pensionistico ai superstiti.
Non solo, la somma aggiuntiva viene erogata dall’Inpdap nel caso in cui il pensionato sia titolare della sola pensione Inpdap, mentre è erogata dall’Inps nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di prestazioni a carico dell’Inps.
Per gli iscritti Inps, la somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo personale riferito all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia).
L’Inps informa che il beneficio spetta ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Non solo, possono ottenere il benficio anche gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335; gli iscritti del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e, infine, gli iscritti alle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’art. 1 della L. 222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
► La quattordicesima mensilità 2012 per i pensionati Inpdap
► Inps, chiarimenti sulla quattordicesima