Il Ministero del Lavoro chiarisce requisiti e termini per l’accesso alle agevolazioni previste per le start-up innovative. Le giovani aziende già esistenti potranno iscriversi alla “Sezione speciale” del Registro Imprese anche dopo il 17 febbraio 2013 (Legge 221/2012 di conversione del 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto Sviluppo Bis). Il MEF ha precisato che la scadenza va intesa come termine “non perentorio”.
Possono iscriversi alla Sezione speciale del Registro solo le imprese già costituite al 19 dicembre 2012 (data di approvazione della Legge 221/2012). Queste aziende possono fruire di semplificazioni e incentivi, tuttavia il Ministero non concede nessuna deroga neppure per il termine di durata massima della start-up innovativa.
Nello specifico, le start-up innovative possono fruire di agevolazioni fiscali, esenzioni per la costituzione e iscrizione al Registro delle Imprese senza pagare imposta di bollo o diritto annuale dovuto in genere alle Camere di Commercio e infine di deroghe al diritto societario e di una disciplina specifica per i rapporti di lavoro.
Andando ancora nel dettaglio, si precisa che, nel caso in cui le start-up innovative stipulino contratti a tempo determinato, questi dovranno avere una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi e possono essere rinnovati più volte entro 36 mesi e una sola volta successivamente, per un massimo di altri 12 mesi. Dopo questi 48 mesi complessivi il lavoratore dovrà essere assunto a tempo indeterminato, in caso di prosieguo di lavoro per l’impresa stessa.
Le start-up innovative possono pagare i collaboratori con stock option e i fornitori di servizi esterni attraverso il work for equity. Inoltre, hanno la garanzia di accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato. Sono previsti incentivi fiscali anche per gli investimenti nella start-up sia diretti che indiretti da parte di aziende e privati per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Fin qui tutto chiaro. Tuttavia, secondo i nuovi requisiti, per accedere alle agevolazioni per start up up innovative, sia le società già esistenti che le nuove imprese devono iscriversi alla sezione speciale del Registro Imprese seguendo un’apposita procedura che vi spiegheremo di seguito.
Una società già esistente che vuole diventare start up innovativa deve fare domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro mediante il modello telematico “S5“ con firma digitale, presentando una comunicazione unica a Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL. La domanda, completa di autodichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti, va presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La compilazione è semplificata: vanno indicate solo le spese in ricerca e sviluppo e in personale qualificato.
Una nuova società, invece, deve iscriversi al registro ordinario e a quello speciale, compilando per via telematica:
*i modelli “S” e “S1” per gli aspetti tradizionali (dati generali società, sede, oggetto sociale, elenco soci)
*il modello “S5” per i requisiti richiesti alle start up.
Le start up innovative devono aggiornare queste informazioni ogni sei mesi e depositare nuove autodichiarazioni alla presentazione del bilancio. In ogni caso, per iscriversi è necessario possedere i requisiti previsti dall’articolo 25 della legge 221/2012.
NOTA
Per guidare le aziende nella procedura di iscrizione al Registro, le Camere di Commercio in collaborazione con il MiSE hanno redatto la guida “La Startup innovativa”, con le istruzioni per le società già esistenti che vogliono diventare “start up innovative” e per quelle di nuova costituzione.
APPROFONDIMENTI
*Nuovi requisiti start up innovative
*Start up innovative: i nuovi requisiti per l’accesso alle agevolazioni
*Start up innovative: incentivi previsti per il 2013