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Start up innovative: i nuovi requisiti per l’accesso alle agevolazioni

 La Legge Sviluppo bis ha complessivamente riconfermato i requisiti previsti per l’accesso alle nuove agevolazioni per start up innovative, ma improntandoli ad una maggiore elasticità. Andiamo, quindi, ad esaminare qualcuno dei nuovi requisiti che consentono ad un’impresa di fruire della definizione di start up.

Possono essere start up innovative, e avere l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge, anche le imprese già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, ma si dovrà aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le imprese già esistenti devono avere tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 25 e certificarne il possesso mediante una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale da depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

La start up innovativa ha diritto alle agevolazioni per quattro anni se l’azienda è stata costituita entro i due anni precedenti; tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

La legge prevede agevolazioni anche per l’incubatore di start-up innovative certificato, definito come una società di capitali (anche cooperativa, di diritto italiano o Societas Europea) che «offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative». Anche l’incubatore certificato deve avere una serie di requisiti precisi, elencati nel dettaglio dai commi 5, 6 e 7 dell’articolo 25 della legge.

Per le start up innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di Commercio istituiscono un’apposita sezione speciale del registro delle imprese, a cui bisogna essere iscritti per poter beneficiare delle agevolazioni. Per l’iscrizione, la sussistenza dei requisiti è autocertificata dal legale rappresentante.

La domanda per l’accesso alle agevolazioni per start up innovative va presentata in formato elettronico e contenere precise informazioni, indicate ai commi 12 (per le start up) e 13 (per gli incubatori certificati) dell’articolo 25 della legge.

Ogni anno, il rappresentante legale conferma il mantenimento dei requisiti depositando un’apposita dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o comunque entro sei mesi dalla chiusura d’esercizio.

Se non viene depositata la dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti, l’impresa start up innovativa o l’incubatore certificato perde i requisiti per la definizione di start up innovativa e la società viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese entro 60 giorni, ma permane l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.

NOTA
In base all’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 appena convertito in legge, la start up innovativa è una «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

APPROFONDIMENTI
*Start up innovative: incentivi previsti per il 2013
*Agevolazioni costituzione e investimenti start up innovative

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