La legge di conversione del Dl sviluppo bis 179/2012, allo scopo di rilanciare le start up innovative, prevede maggiori incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di personale ad alta qualificazione, agevolazioni fiscali e contrattuali e anche semplificazioni per l’accesso ai benefici.
In base alle semplificazioni introdotte dall’articolo 27 bis della legge, start up innovative e incubatori certificati potranno fruire di un credito d’imposta del 35% sulle assunzioni a tempo indeterminato di personale ad alta qualificazione fino a un massimo di 200mila euro annui per ogni impresa (Dl 83/2012 convertito con la legge 134/2012).
Gli incentivi previsti per il 2013 portano dei benefici che si estendono anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato. Nello specifico, dello sgravio fiscale possono fruire le start up innovative in via prioritaria fatta salva la quota riservata alle aziende nelle zone colpiti dal sisma 2012 e i contratti di apprendistato. E inoltre è stata introdotta anche l’esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio (comma 8 art. 26).
Agevolazioni fiscali anche per amministratori, dipendenti o collaboratori retribuiti mediante strumenti finanziari: le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari (art. 27).
E ancora tra gli incentivi previsti per il 2013: non serve la certificazione di un revisore dei conti ma basta un’istanza semplificata, redatta in base a principi meglio definiti da un prossimo decreto attuativo ministeriale; i contratti a termine delle start up, dopo 3 anni, sono prorogabili di un altro anno previo rinnovo presso la Direzione provinciale del Lavoro; fra un contratto e l’altro non esistono pause obbligatorie.
Questo principio è valido solo per il periodo in cui l’impresa ha diritto alla denominazione di start up innovativa, quindi per i primi quattro anni nel caso di nuove imprese e per periodi più limitati nel caso delle imprese già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge.
Pertanto, l’impresa già esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in base al comma 3 dell’art. 25, può stipulare questi contratti:
*per quattro anni se era stata costituita entro i due anni precedenti dall’entrata in vigore della legge,
*per tre anni (quindi non può fare eventuali rinnovi oltre i 36 mesi) se era stata costituita entro i tre anni precedenti,
*per due anni se era stata costituita nei quattro anni precedenti.
Dopo al massimo dopo 4 anni, il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
APPROFONDIMENTI
*Requisiti start up innovative
*Agevolazioni costituzione e investimenti start up innovative