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Start up innovative: procedura per iscrizione Registro Imprese

 Le start up up innovative, per poter accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Sviluppo bis, devono iscriversi alla sezione speciale del Registro Imprese seguendo l’apposita procedura per le società già esistenti e per le nuove imprese, indicata nella guida “La Startup innovativa”, redatta dalle Camere di Commercio in collaborazione con il MiSE.

Una società già esistente, se vuole diventare start up innovativa e soprattutto se ne ha i requisiti, deve fare domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro oltre che a quella già effettuata alla sezione ordinaria, mediante il modello telematico “S5“ con firma digitale e presentare una comunicazione unica a Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL.

La compilazione della domanda start up up innovative è semplice: vi si indicano solo le spese in ricerca e sviluppo e in personale qualificato, poi si allega l’auto-dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti e si presenta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, ovvero dal 19 dicembre 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per una nuova società, invece, la procedura è diversa: deve iscriversi al registro ordinario e a quello speciale, compilando per via telematica:
*i modelli “S” e “S1“ per gli aspetti tradizionali (dati generali società, sede, oggetto sociale, elenco soci),
*il modello “S5“ per i requisiti richiesti alle start up.

Le start up innovative devono aggiornarsi ogni sei mesi su eventuali cambiamenti e depositare nuove auto-dichiarazioni alla presentazione del bilancio. Comunque, si ricorda che l’iscrizione prevede il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 25 della legge 221/2012.

I requisiti per rientrare nell’ambito specifico delle start up up innovative:
*I soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni.
*Attività avviata da non più di quattro anni.
*Sede principale in Italia.
*Valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.
*Non distribuisce utili.
*Oggetto sociale, esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
*Non è costituita da fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Un breve excursus sulle agevolazioni per le start up innovative in base agli articoli 26 e 27 della legge (leggi anche: “Start up innovative: i nuovi requisiti per l’accesso alle agevolazioni”).
*esenzione da imposte di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro imprese, e dal diritto annuale alle camere di commercio (art. 26, comma 8);
*in caso di perdite superiori a un terzo del capitale, slittamento di un anno del termine per ricostituire il capitale minimo, alla chiusura dell’esercizio successivo (art. 26 comma 1);
*in materie di quote societarie, deroghe al codice civile che estendono alle Srl possibilità paragonabili a quelle delle Spa (diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale);
*le quote possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
*possibilità di remunerazione con strumenti finanziari agevolati fiscalmente amministratori, dipendenti, collaboratori (art. 27);
*credito d’imposta sull’assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis), possibilità di allungare fino a quattro anni il contratto a termine (art. 28);
*incentivi fiscali per chi investe in start up innovative (privati, investitori singoli o aziende).

APPROFONDIMENTI
*Start up innovative: incentivi previsti per il 2013
*Agevolazioni costituzione e investimenti start up innovative
*Esenzione remunerazioni per start up innovative

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