Le start up up innovative, per poter accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Sviluppo bis, devono iscriversi alla sezione speciale del Registro Imprese seguendo l’apposita procedura per le società già esistenti e per le nuove imprese, indicata nella guida “La Startup innovativa”, redatta dalle Camere di Commercio in collaborazione con il MiSE.
Una società già esistente, se vuole diventare start up innovativa e soprattutto se ne ha i requisiti, deve fare domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro oltre che a quella già effettuata alla sezione ordinaria, mediante il modello telematico “S5“ con firma digitale e presentare una comunicazione unica a Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL.
La compilazione della domanda start up up innovative è semplice: vi si indicano solo le spese in ricerca e sviluppo e in personale qualificato, poi si allega l’auto-dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti e si presenta entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, ovvero dal 19 dicembre 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per una nuova società, invece, la procedura è diversa: deve iscriversi al registro ordinario e a quello speciale, compilando per via telematica:
*i modelli “S” e “S1“ per gli aspetti tradizionali (dati generali società, sede, oggetto sociale, elenco soci),
*il modello “S5“ per i requisiti richiesti alle start up.
Le start up innovative devono aggiornarsi ogni sei mesi su eventuali cambiamenti e depositare nuove auto-dichiarazioni alla presentazione del bilancio. Comunque, si ricorda che l’iscrizione prevede il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 25 della legge 221/2012.
I requisiti per rientrare nell’ambito specifico delle start up up innovative:
*I soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni.
*Attività avviata da non più di quattro anni.
*Sede principale in Italia.
*Valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.
*Non distribuisce utili.
*Oggetto sociale, esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
*Non è costituita da fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.
Un breve excursus sulle agevolazioni per le start up innovative in base agli articoli 26 e 27 della legge (leggi anche: “Start up innovative: i nuovi requisiti per l’accesso alle agevolazioni”).
*esenzione da imposte di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro imprese, e dal diritto annuale alle camere di commercio (art. 26, comma 8);
*in caso di perdite superiori a un terzo del capitale, slittamento di un anno del termine per ricostituire il capitale minimo, alla chiusura dell’esercizio successivo (art. 26 comma 1);
*in materie di quote societarie, deroghe al codice civile che estendono alle Srl possibilità paragonabili a quelle delle Spa (diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale);
*le quote possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
*possibilità di remunerazione con strumenti finanziari agevolati fiscalmente amministratori, dipendenti, collaboratori (art. 27);
*credito d’imposta sull’assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis), possibilità di allungare fino a quattro anni il contratto a termine (art. 28);
*incentivi fiscali per chi investe in start up innovative (privati, investitori singoli o aziende).
APPROFONDIMENTI
*Start up innovative: incentivi previsti per il 2013
*Agevolazioni costituzione e investimenti start up innovative
*Esenzione remunerazioni per start up innovative