Il recente correttivo alla manovra finanziaria, decreto 78/2010 convertito in legge 122/2010, ha introdotto per la pensione di vecchiaia la totale equiparazione dell’età delle dipendenti pubbliche a quelle degli uomini: i due sessi potranno usufruire la pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
In sostanza, il decreto recepisce le indicazioni della comunità europea riscrivendo l’articolo 22 della legge 102/2009 che era stato introdotto ottemperanza ad una sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea che aveva scaglionato l’aumento dell’età pensionabile prevedendo solo dal 2018 la totale equiparazione.
Ora tutto cambia. Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Inpdap a decorrere dal 1 gennaio del 2012 tali requisiti sono incrementati di quattro anni al fine di raggiungere il sessantacinquesimo anno.
Quindi, a decorrere dal 1.1.2012, le lavoratrici iscritte all’Inpdap che richiedono la pensione di vecchiaia dovranno avere 65 anni d’età, sia nel sistema retributivo sia in quello contributivo.
Ottengono una deroga le lavoratrici che maturano l’attuale requisito entro il 31 dicembre del 2011.
Queste lavoratrici potranno chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto per usufruire della possibilità.
L’innalzamento non riguarda le lavoratrici del comparto sicurezza (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza,Vigili del Fuoco, Polizia di Stato).
Inoltre, così come chiarito dal Ministero, le disposizioni non si applicano alle iscritte IPOST (soppresso dal DL 78/2010) e nemmeno al Fondo Ferrovie dello Stato istituito presso INPS.
Non solo, la nuova disposizione non è applicabile alle dipendenti del settore pubblico i cui ordinamenti prevedono requisiti anagrafici più elevati. Parliamo delle donne magistrato o delle docenti universitarie o il personale femminile militare, per il quale le disposizioni sui limiti di età per la cessazione dal servizio sono dalla legge del 30 aprile 1997.
Occorre ricordare che il provvedimento del govero che porta a 65 anni di età la pensione di vecchiaia delle dipendenti dell’Amministrazione Pubblica riguarderà, essenzialmente, le lavoratrici che hanno iniziato a prestare il loro servizio dopo i 30 anni di età e che non riusciranno, per ovvi motivi, a raggiungere, entro la data della nuova età pensionabile, i contributi minimi (35 anni) necessari per poter chiedere l’uscita secondo le attuali regole della pensione di anzianità.