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Stop al collocamento obbligatorio per le imprese con cigs in deroga

 Stando a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con l’interpello 10/2012, di risposta alle richieste di chiarimento dell’Ance, dell’Anisa e dell’Ordine dei consulenti del lavoro, le imprese con cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, o con contratto di solidarietà, non possono godere dell’estensione della disciplina prevista relativamente alla sospensione degli obblighi occupazionali (già in vigore per le imprese che usufruiscono della cassa integrazione guadagni ordinaria).

Nel suo interpello, infatti, il ministero ricorda come il collocamento obbligatorio evidenzia che la deroga all’obbligo di assunzione previsto per tutti i datori di lavoro privati riguardi le imprese che versano in situazione di crisi aziendale, di ristrutturazione, di riorganizzazione, di aziende con contratti di solidarietà difensivi e quelle con i requisiti per l’attivazione della procedura di mobilità.

Per quanto concerne le imprese con cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, il ministero fa notare che la misura è stata precedentemente introdotta come misura anti crisi con la precedente legge finanziaria n. 350/2003, ed è stata altresì prorogata per gli anni successivi.

INCENTIVI PER CHI ASSUME OVER 50

Considerando che le stesse problematiche accomunano la concessione di ammortizzatori sociali in deroga (e non), il ministero che così ritenuto possibile applicare la disciplina sulla sospensione degli obblighi anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori in deroga e, in particolar modo, in quelli di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (ma ad esclusione della cigo in deroga).

IL COMPUTO DELL’ANZIANITà AZIENDALE PER CIGS E MOBILITA’

Le imprese in possesso del provvedimento che riconosce le cigs in deroga, pertanto, possono beneficiare della sospensione presentando apposita comunicazione ai sensi del dpr n. 333/2000, art. 4, comma 1. In attesa del provvedimento specifico, infine, le imprese possono ulteriormente presentare domanda di sospensione temporale dagli obblighi per un periodo non superiore ai tre mesi, rinnovabile una sola volta, purchè nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale.

 

 

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