È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010 n. 304 del 30 dicembre del 2010 il comunicato che richiama l’approvazione, avvenuta il 17 novembre 2010 da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, delle Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.
Come espresso dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare recepisce le indicazioni della Commissione consultiva istituita dallo stesso Testo unico.
Il Testo unico, come modificato dal decreto legislativo n.106/2009, ribadisce e rafforza il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e attività pregiudiziale a qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve comprendere tutti i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; non solo, quindi, i fattori di rischio tradizionali (come, ad esempio, i rischi relativi all’uso di sostanze pericolose o di macchine), quanto anche rischi di tipo immateriale, tra i quali, espressamente, quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato, quale definito dall’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso anche diverse considerazioni in merito alle possibili linee di indirizzo.
A questo proposito, il Ministero ricorda che occorre individuare una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione, e che permetta una prima ricognizione degli indicatori e dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato.
Non solo, occorre anche applicare la metodologia, in ottemperanza al dettato del Testo unico, a gruppi di lavoratori esposti, in maniera omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al singolo lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro.
Per una corretta comprensione del problema occorre considerare la possibile predisposizione qualora l’azione correttiva originaria non ha dimostrato un abbattimento del rischio da stress lavoro-correlato.