L’Inps, ricorrendo alla circolare n. 134 del 12 ottobre 2011, intende offrire maggiori informazioni in merito al processo produttivo delle azioni surrogatorie da attivare ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.
Secondo la legge in questione, l’istituto erogatore delle prestazioni è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
A questo scopo si dovrà calcolare il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
In particolare, la circolare n. 134 cerca di fare chiarezza sulla materia: la legge n. 183/2010, infatti, ha previsto il recupero anche delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, corrisposte in conseguenza di fatto illecito di terzi, completando il quadro normativo relativo alle azioni surrogatorie e di rivalsa, modificando inoltre i termini di prescrizione per l’assicurato che rechi pregiudizio al diritto di surroga.
La circolare pone anche in evidenza l’istituto della prescrizione dove i termini più ricorrenti in relazione all’esercizio del diritto di surroga è di cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi (articoli 2043 e 2947, 1° comma, del codice civile) o di due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (articolo 2947, 2° comma, del codice civile).
Ad ogni modo, il periodo più lungo è per il reato, ovvero quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3° comma, 1° capoverso, dell’articolo 2947 sempre del codice civile.