L’Inps, attraverso la sua circolare n. 61 del 7 maggio 2012, informa che per effetto di quanto previsto dalla legge 14/2012, la salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con il riconoscimento del beneficio previsto in caso di lavoro svolto con esposizione all’amianto è applicata alle pensioni liquidate con provvedimenti adottati dal primo aprile 2009 al 28 febbraio 2012.
Tale previsione normativa è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’Inail della certificazione di esposizione all’amianto.
La disposizione in esame prevede, tra l’altro, la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione stessa. In questo modo, secondo quanto riportato dalla circolare dell’istituto previdenziale, deriva che per le pensioni sospeseo revocate, in sede di ripristino del pagamento delle stesse, devono essere corrisposti i soli importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.