Ministero del lavoro, in arrivo “Un giorno per il futuro”

 Il Ministero del lavoro ha deciso che il prossimo 25 maggio sarà la giornata annuale per la diffusione della cultura previdenziale tra i giovani: una iniziativa necessaria perché intende mostrare ai più giovani l’esigenza di predisporre un serio piano previdenziale allo scopo di affrontare serenamente la propria vecchiaia.

In effetti, l’iniziativa parte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che hanno promosso per il 25 maggio 2011 la Giornata annuale per la diffusione della cultura previdenziale tra i giovani.

Lavori usuranti, in arrivo la prima finestra

 Il nuovo decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2011, ha definito finalmente i criteri per ottenere l’anticipo del pensionamento rispetto alla generalità dei lavoratori.

Il decreto entrerà comunque in vigore il prossimo 26 maggio 2011 e rimodula, in base alla nuova legge di riforma delle pensioni (legge n. 122/2010), i benefici e le condizioni per poter acquisire il pensionamento anticipato, a fronte di lavori particolarmente usuranti.

Possono chiedere gli sconti previdenziali i lavoratori che svolgono la loro attività in cassoni ad aria compressa, svolti dai palombari, ad alte temperature, ovvero mansioni che espongono ad alte temperature quando non sia possibile adottare misure di prevenzione quali, a titolo esemplificativo, quelli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale.

Cassazione, obbligatorietà dei contributi

 La corte di Cassazione con la sentenza del 7 aprile 2011 n. 7961 ha chiuso una vicenda aperta dalla Corte di Appello di Napoli in seguito alla richiesta di una impresa edile di rendere inapplicabile la norma che prevede l’obbligo di versare i contributi sul  monte orario di 40 ore settimanali, così come previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore.

In effetti, l’impresa edile contestava la supposta pretesa dell’Inps dell’obbligo di versare i contributi non sull’importo delle retribuzioni erogate ai dipendenti per le ore effettivamente lavorate a causa della discontinuità dell’attività d’impresa ma sulle quaranta ore settimanali.

La Corte, richiamando la sentenza n. 12604 del 2008 e la legge n. 341/1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze.

Impiegati del commercio: pagamento delle festività

 L’Inps, con messaggio n. 9970 del 3 maggio 2011, riferendosi ai lavoratori addetti al commercio con qualifica di impiegati, scioglie alcuni dubbi in merito all’erogazione del trattamento di malattia e maternità relativamente alla giornata festiva del 25 aprile.
Con questo messaggio, l’istituto previdenziale ha reso noto che gli addetti al commercio con qualifica di impiegati hanno diritto alle indennità in oggetto per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia e maternità con esclusione delle festività nazionali infrasettimanali che cadono di domenica come stabilito dal rispettivo Contratto collettivo nazionale di categoria.

Assunzioni agevolate, contratti sulla solidarietà espansiva

 Questo particolare istituto non è proprio recente e si poggia sull’articolo 2 della legge n. 863/1984 e, insieme al contratto di solidarietà di tipo difensivo, sono uno dei più importanti strumenti per agevolare le assunzioni di lavoratori per il settore industriale anche se poi, in realtà, non ha, o avuto, molto seguito.

In effetti, nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

 L’ art. 2, comma 1 del decreto legge n. 463 del 1983 convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 683, sancisce il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
La sanzione prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a Euro 1032,91.

Iscrizione alla Gestione separata: istruzioni

 La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico.

La gestione separata dell’Inps è anche conosciuta con il nome di “quarta gestione“.

Con tale istituto è stata garantita una specifica forma di previdenza per soggetti  oppure con riferimento a redditi, sino ad allora, privi di uno specifico inquadramento previdenziale, sia sotto il profilo contributivo, sia sotto il profilo, conseguente, della tutela.

Inps, aggiornate le prestazioni per malattia, maternità e tubercolosi

Il maggiore Istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, con la circolare n. 69 del 20 aprile 2011, i nuovi importi giornalieri sulla cui base andranno determinate le prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi riferiti all’anno 2011.

Le categorie di lavoratori coinvolti in questa circolare sono i lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, articolo 4, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (solo maternità), lavoratrici autonome quali commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (solo maternità).

Inps verifica l’esistenza in vita dei pensionati all’estero

Nei vari periodi storici, moltissimi italiani sono emigrati in paesi nei quali era più facile trovare lavoro.
La maggioranza dei nostri connazionali prima di partire aveva effettuato periodi di lavoro in Italia, con relativi versamenti di contributi previdenziali validi ai fini pensionistici.
L’Inps con comunicato del 28 aprile 2011 ha reso noto che “la banca che gestisce i servizi di pagamento delle pensioni all’estero per conto dell’Inps, ossia l’Istituto di Credito delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), ha pianificato le attività di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati”.

Inps: cassa integrazione, giù anche ad aprile

 E’ scesa anche nello scorso mese di aprile 2011 la cassa integrazione. A comunicarlo è stato l’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, mettendo in particolare in evidenza come il calo della cassa integrazione il mese scorso sia stato sia congiunturale, sia tendenziale. La discesa, infatti, è stata ad aprile 2011 del 19,7% rispetto all’aprile 2010, e del 10,1% rispetto al mese di marzo 2011 a conferma dei buoni segnali di ripresa della produttività dal mondo imprenditoriale. Secondo quanto dichiarato da Antonio Mastrapasqua, presidente dell’Inps, i dati in discesa per la cassa integrazione sono accompagnati anche da un tiraggio molto basso, ovverosia da percentuali di utilizzo delle ore autorizzate che via via stanno scendendo mese dopo mese.

Vittime del terrorismo: convenzione

 Il 13 aprile 2011, il Ministero Interno e l’Inps hanno siglato una convezione per il riconoscimento dei benefici alle vittime del terrorismo.

Alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, verrà erogato “un incremento del trattamento di fine rapporto (Tfr) se lavoratori dipendenti, oppure un’indennità equivalente al Tfr se lavoratori autonomi o liberi professionisti”.

Adempimenti contributivi e fiscali: intermediari

 Il datore di lavoro deve provvedere agli adempimenti contributivi e fiscali previsti per legge ( ad esempio denuncia Uniemens), nei confronti dell’Inps.

Egli può provvedervi direttamente o tramite suoi dipendenti ( espressamente autorizzati e delegati a tali operazioni) oppure tramite soggetti abilitati.

Quest’ultimi sono professionisti previsti dalla legge, ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.

Ministero del lavoro, interpello per astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce risposta, attraverso l’interpello n. 17 del 2011, al quesito su indennità economica e contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

La AGIDAE, Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica, ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla erogazione dell’indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi  ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

Il Ministero ricorda che i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi ai soggetti tassativamente indicati dal Legislatore, al fine di prestare assistenza a  soggetti con handicap in situazione di gravità  di cui all’articolo  3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Cassazione, pagamento del TFR dal Fondo di garanzia Inps

 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha ribadito che in caso di mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, del TFR, questo deve essere corrisposto dal Fondo di garanzia Inps anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.

Ricordiamo che il Fondo di garanzia è istituito presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, Inps, ed è denominato esattamente come Fondo di garanzia per i trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.