Inps: l’indennità di accompagnamento

Il nostro sistema previdenziale prevede diverse tutele economiche in favore dei disabili. In modo particolare, esistono categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio ma che hanno, in ogni caso, necessità di cure e prestazioni.

Lo stato interviene a favore di questi soggetti con l’indennità di accompagnamento.

Questa indennità non costituisce reddito influente sul diritto e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

Totalizzazione, questa sconosciuta

Di solito un lavoratore nel corso della sua vita ha svolto diverse attività con versamenti previdenziali a diverse casse previdenziali. Per evitare di perdere anni coperti da assicurazione è possibile ricorrere alla totalizzazione, ossia sommare i diversi periodi assicurativi, che non devono essere coincidenti, realizzati con diverse gestioni allo scopo di ottenere un’unica pensione.

La totalizzazione è, per così dire, uno strumento alternativo alla ricongiunzione e destinatari questo particolare provvedimento sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, gli iscritti alla gestione separata e al fondo di previdenza del clero.

Le dimissioni per giusta causa e indennità di disoccupazione

L’Inps, il maggiore istituto previdenziale italiano, con la circolare n. 97 del 2003 ha deciso di accogliere l’orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale nella quale si prevedeva il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche nel caso di dimissioni per giusta causa.

Infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che le dimissioni riconducibili a giusta causa comportano, al pari del licenziamento, uno stato di disoccupazione involontaria.

L’Inps, attraverso la sua circolare, ha cercato di dare delle indicazioni più precise ritenendo che, sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, di considerare per giusta causa le dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione o a seguito di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Uso degli incentivi per associarsi in cooperativa

Il decreto 78/09, convertito e modificato dalla legge  102/09, offre diversi incentivi ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

In effetti, grazie alle modifiche introdotte dal decreto, l’incentivo può essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro-impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Non solo, ne possono usufruire i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio presentando la lettera di dimissioni. Questi lavoratori possono percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite e in presenza di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati potranno godere del trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Inps, in arrivo verifiche straordinarie nei confronti degli invalidi civili

L’Inps ha programmato verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2010 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile, così come prevede l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dell’articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

L’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009 con il quale sono state introdotte importanti innovazioni al procedimento  di riconoscimento degli stati di invalido civile, cieco civile, sordo, handicap e disabilità, al comma 2 assegna all’Inps la funzione di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Dimissioni volontarie? Nessuna indennità di disoccupazione

L’Inps con messaggio n. 16825/2010 ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore che si dimette volontariamente, così come prevede la Legge n. 448 del 1998.

Secondo l’articolo 34 l’indennità di disoccupazione per dimissioni volontarie non comporta nessun obbligo per l’istituto previdenziale.

In effetti, il contenuto della legge è abbastanza chiaro perchè stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

La pensione che verrà

Il recente correttivo alla manovra finanziaria non è che l’inizio. In realtà il futuro sarà ancora peggiore; infatti, grazie all’aspettativa di vita e alla recente manovra di fine maggio si andrà sicuramente in pensione a 70 anni con un assegno al limite della sussistenza.

Il sistema delle quote è stato semplicemente annullato senza nemmeno aspettare la sua completa attuazione. Al suo posto è arrivato un sistema che alza l’età pensionabile per tutti in modo automatico di dodici mesi se lavoratori dipendenti e diciotto se autonomi.

Manovra finanziaria, le deroghe alla nuova riforma sulle pensioni

 La recente manovra finanziaria, decreto n.78 del 31 maggio 2010, prevede in maniera esplicita diverse deroghe rispetto all’applicazione delle nuove finestre di uscita.

Per il comparto scuola e università si continuerà a ritenere valido il contenuto dell’articolo 59 delle legge 449/1997. Ciò vuol dire che in caso di maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico, ad esempio il 1 settembre.

Calcolo del contributo figurativo per le lavoratrici a progetto

Le lavoratrici a progetto hanno diritto ad usufruire dei congedi parentali al pari di quelli di maternità. In particolare, possono usufruire, dal 1 gennaio del 2007, di permessi fino a tre mesi nel primo anno di vita del bambino.

Non solo, nell’ipotesi di gravidanza, i contratti a progetto, sono prorogati di diritto per altri 180 giorni, salve altre disposizioni più favorevoli.

Nei periodi di congedo parentale e di maternità le lavoratrici a progetto hanno diritto all’accredito della relativa contribuzione figurativa utile ai fini del trattamento pensionistico.

Congedo di maternità per le lavoratrici a progetto

Dopo aver puntualizzato le tutele economiche a favore delle lavoratrici a progetto, ora cerchiamo di chiarire meglio il congedo di maternità previsto per la lavoratrice in questione.

In effetti, a seguito della decisione del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che ha reso esecutiva, con decreto del 13 luglio 2007, l’estensione delle tutele di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate, il maggiore istituto previdenziale italiano è intervenuto nella materia al fine di chiarire la sua posizione a riguardo.

In effetti, l’Inps ha puntualizzato, con la circolare n. 64 del 13 maggio 2010, i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa a favore, per l’appunto, dei lavoratori a progetto.

La maternità per i lavoratori a progetto

Le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale possono ricorre ad alcune tutele di natura economica al fine di salvaguardare una parte dei loro compensi. L’unica condizione essenziale è la sola iscrizione alla gestione separata Inps, così come prevede l’articolo 2 della legge 335/1995.

Infatti, per i congedi di maternità e di paternità è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007 e dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile.

Sostegno all’autoimprenditorialità con i benefici dell’Inps

Ci siamo già soffermati su questo particolare beneficio in un nostro precedente articolo.

Come avevamo già posto evidenza il decreto interministeriale n. 49409 del 18.12.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010, assegna ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi il beneficio consistente nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito, ossia ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite, con erogazione a carico dell’Inps.

Questo particolare meccanismo è stato messo a punto per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e un impiego attivo degli ammortizzatori sociali. Infatti, con questa norma sono state definite delle misure volte a utilizzare tali strumenti in funzione non solo di incentivi alle assunzioni per le aziende, ma anche di incentivi all’autoimprenditorialità.

Lavori stagionali con i voucher per gli studenti universitari

 Ai lavori stagionali con i voucher, con la formula, quindi, della prestazione di lavoro occasionale accessorio, possono accedere anche gli studenti universitari? Ebbene, a seguito di una richiesta al riguardo postaci da un nostro lettore su Facebook, la risposta è affermativa fermo restando il rispetto di alcuni requisiti, a partire dall’età che deve essere inferiore ai 25 anni. Lo studente deve essere iscritto regolarmente ad un corso di laurea, ma può comunque lavorare con i voucher solo in ben determinati periodi dell’anno, ovverosia in quei giorni in corrispondenza dei quali non c’è di norma sovrapposizione con le attività d’Ateneo. Nel dettaglio, gli studenti universitari possono effettuare i cosiddetti “lavoretti saltuari“, in tutti i periodi dell’anno, solo il sabato e la domenica, ed in tre periodi dell’anno che sono quelli relativi alle vacanze natalizie, vacanze pasquali e vacanze estive.

part-time verticale e trattamento pensionistico

Chiarimenti da parte della Corte Europea di Giustizia sul part-time verticale e sul relativo trattamento pensionistico.

Un’altra stoccata al sistema Italia; infatti, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori.

La decisione della Corte Europea di Giustizia è il risultato di una causa promossa dal personale di volo di cabina della compagnia aerea Alitalia che lavorano a tempo parziale, secondo la formula denominata tempo parziale di tipo verticale ciclico. Si tratta di una modalità organizzativa in base alla quale il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all’anno, con orario pieno o ridotto.