Lavoro e sussidio di disoccupazione: il reimpiego non è difficile

 Nel nostro Paese, nonostante gli allarmi e le preoccupazioni, il tasso di rioccupazione dei lavoratori è più alto di quanto il comune dire e sentire possa farci pensare. Al riguardo, infatti, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps) ha condotto uno studio su coloro che percepiscono il sussidio di disoccupazione; ebbene, nel 2009 il 55% di questi ha di nuovo trovato un’occupazione con contratto di lavoro dipendente dopo averlo perso. Inoltre, in accordo con le dichiarazioni rilasciate da Antonio Mastrapasqua, Presidente dell’Inps, la percentuale sopra citata aumenta al 57% se si sottrae la percentuale di lavoratori che hanno perso il posto e che hanno trovato rioccupazione attraverso l’apertura di una partita Iva mettendosi quindi in proprio.

Collegato lavoro e i certificati di malattia

La Pubblica Amministrazione sta cambiando registro ed elimina il certificato medico di malattia cartaceo nel pubblico impiego.

Le disposizioni contenute all’interno del collegato lavoro prevedono che, secondo quanto stabilisce l’articolo 25, i certificati di malattia dovranno essere inviati attraverso un meccanismo di trasmissione telematica in carico alle strutture sanitarie (medici).

Infatti, il maggiore istituto previdenziale italiano, Inps, dal 1° gennaio 2010 trasmette in via telematica al datore di lavoro pubblico l’attestazione medica che ha ricevuto dal medico di base o dalla struttura sanitaria. Ora, per quanto stabilisce il decreto 165/2001 e modificato dalla legge 150/2009, entro luglio sarà obbligatorio, da parte dei medici, inviare per via telematica i certificati per le assenze da malattia nella pubblica amministrazione.

Inps: sospensione dell’apprendistato in caso di maternità

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ossia utilizzando il congedo di maternità e parentale, non si computano ai fini della durata del contratto di apprendistato (DPR 25 novembre 1976, n. 1026), così come prevede il T.U. di cui al decreto n. 151/2001.

Il contratto di apprendistato, in riferimento anche all’ultima legge finanziaria, non ha alterato la natura del rapporto di lavoro. Infatti, questo particolare rapporto contrattuale è di tipo misto, ovvero, oltre ad instaurarsi un rapporto lavoro, l’elemento fondamentale e di differenziazione è costituito nell’attività formativa così come il legislatore ha ribadito più volte anche attraverso il decreto legislativo n. 276/2003 e le regolamentazioni regionali in materia.

Inps: in scadenza l’indennità di disoccupazione

Il 31 marzo scade il termine per presentare all’ Inps la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

L’indennità erogata dall’istituto previdenziale intende dare un aiuto a tutti i lavoratori dipendenti che non hanno raggiunto il requisito minimo richiesto (non meno di 52 settimane negli ultimi due anni) per ottenere la disoccupazione ordinaria e copre i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.

In modo particolare, è una provvidenza economica rivolta per chi ha svolto lavori brevi e discontinui, ad esempio le supplenze del personale precario della scuola privata.

Lavorare all’estero, il distacco

Una persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato comunitario presso un’impresa dalla quale dipende normalmente è sottoposto alle regole previdenziali del primo stato comunitario.

In questo caso si parla di distacco e la sua durata non può essere superiore a 12 mesi.

Al termine è possibile richiedere una proroga per altri dodici mesi previa richiesta e autorizzazione dell’autorità competente del Paese in cui si svolge il lavoro.

Inps, anticipare la pensione si può

Per il maggiore ente previdenziale italiano l’anticipo è consentito ma solo a determinate condizioni.

Secondo quanto stabilisce la legge 243/04 in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di una età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità a patto che optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.

Tale opzione consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituite dalle tabelle A e B della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Comune di Torino: opportunità per i disoccupati di lungo periodo

 Scade il 2 aprile 2010, nel Comune di Torino, l’accesso a Bandi multipli che l’Amministrazione ha messo a punto per complessivi 350 lavoratori che risultano essere sul territorio dei disoccupati di lungo periodo. I soggetti beneficiari si occuperanno o di svolgere semplici attività di pulizia, oppure, in affiancamento ai dipendenti del Comune di Torino, si occuperanno di assolvere a delle incombenze di natura amministrativa. Orientativamente, i cantieri, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte della Provincia di Torino, partiranno nel settembre di quest’anno dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria nel prossimo mese giugno. Con i Cantieri di Lavoro i soggetti beneficiari percepiranno, a titolo di indennità giornaliera per la loro presenza, 22,14 euro lordi a cui va aggiunto il contributo per la mensa; inoltre, a fronte di un rapporto regolato dalle vigenti norme regionali, per i lavoratori dei Cantieri sono previsti, tra l’altro, i contributi previdenziali ai fini Inps, e percorsi che, con la partecipazione attiva del disoccupato di lungo periodo, contribuiscano a cercare e trovare un lavoro alla conclusione del progetto.

Chiarimenti Inps sull’indennità per i collaboratori a progetto

La finanziaria 2010 ha ampliato i requisiti e la misura per la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, art.2 Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).

L’Inps, con la circolare n. 36 del 9 marzo, fa chiarezza su questo nuovo istituto e pone espressamente in evidenza che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) e descrive, inoltre, le condizioni per avere diritto all’indennità.

L’istituto previdenziale ha ribadito i requisiti che la Legge Finanziaria 2010 ha espressamente previsto (art.2, comma 130, legge n. 191/09 che ha riformulato l’art.19,comma 2, del D.L. n.185/08) e ha indicato la procedura che il lavoratore deve seguire.

Inps: indennità di malattia e maternità per lavoratori a tempo parziale

l’Inps, con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto).

Il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. La retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già di per sé ridotta.

Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con circolare 94/2009.

Chiarimenti Inps per il riscatto dei lavori socialmente utili

L’INPS, con la circolare n. 33 del 5 marzo 2010, intende fornire chiarimenti in materia di riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini del diritto alla pensione.

I periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995, sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

Questo stabilisce l’art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Mobilità: benefici per l’assunzione di soggetti in reinserimento

Il sistema normativo italiano si compone di un innumerevole panorama di benefici finalizzati all’assunzione di soggetti che possono vantare diverse particolarità.

A questo proposito per garantire l’inserimento, o il reinserimento, nel mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati ci viene in aiuto il decreto legislativo n. 276/2003.

Così, secondo quanto stabilisce il citato decreto legislativo è possibile per le imprese di assumere a termine, per un periodo compreso tra sei e 18 mesi, soggetti in mobilità che utilizzano trattamenti integrativi.

Questi benefici si suddividono tra economici e contributivi.

Il beneficio economico è la risultante della somma tra quanto percepito dall’INPS (che continua ad erogare) ed il livello contrattuale di riferimento, mentre, dall’altro lato, dai contributi dovuti si detrae l’ammontare della contribuzione figurativa.

Buoni lavoro: i limiti economici da rispettare

 Il sistema dei buoni lavoro, detti anche voucher, è disciplinato da una normativa che impone dei limiti economici sia per chi presta la collaborazione, sia per il committente che con questo sistema può far leva su manodopera e su prestazioni lavorative di tipo occasionale, ad esempio, nelle fasi in cui l’impresa nel corso dei mesi ha un maggior bisogno di personale. Pur tuttavia, il lavoratore, così come impone la Legge, può prestare per un singolo committente prestazioni di lavoro di natura occasionale ed accessoria per compensi netti che, nell’anno solare, non possono superare i 5.000 euro netti. Questo significa che il lavoratore occasionale non può ricevere nei dodici mesi dell’anno dal singolo committente un compenso lordo che supera i 6.660 euro. In accordo con quanto spiega l’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, di recente possono prestare lavoro di tipo occasionale ed accessorio anche quei lavoratori che si trovano in mobilità, cassa integrazione, o che percepiscono l’assegno di disoccupazione ordinaria o l’assegno speciale per la disoccupazione in edilizia.

Cassa Integrazione come aiuto a creare impresa

 Il governo ha definito un ulteriore incentivo ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per avviare una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo.

A questo proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009 che disciplina la materia.

Per avviare la procedura è necessario fare un’apposita domanda presso gli istituti territoriali di competenza dell’ Inps.

La domanda deve essere inoltrata entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno, pena la decadenza della richiesta.

Inps e i nuovi importi 2010 per integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

 L’Inps con la circolare n. 18 ha definito i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione nonché l’importo dell’assegno per attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2010.

In questo modo è stato recepito quanto prevede l’articolo 1 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto è stabilito, come consueto, in due misure.

Con una retribuzione inferiore o uguale a euro 1.931,86 l’importo lordo del trattamento di integrazione salariale è fissato a 892,96 euro lordi, mentre con una retribuzione superiore a 1.931,86 euro il corrispondente trattamento di integrazione è pari a 1.073 euro lordi.