Per i lavoratori autonomi si rimanda il pagamento delle tasse

 Dall’Agenzia delle Entrate arriva una circolare dove, sembra, che si prospetti la possibilità di fare i dovuti versamenti fiscali dopo aver effettuato gli studi di settore, ossia entro il prossimo 20 agosto 2012, senza incorrere alla maggiorazione prevista dalle norme di riferimento.

Secondo la circolare dell’Agenzia, il provvedimento riguarderebbe solo i soggetti coinvolti nel cosiddetto studi di settore.

Modello 730, i documenti fiscali da conservare

 Il contribuente non ha solo il dovere di presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi, ma anche quello di conservarne tutta la relativa documentazione fino ad una certa data.

Può succedere, infatti, che l’Agenzia delle Entrate debba procedere ad eventuali controlli e, in questo caso, tutti i documenti fiscali vanno tenuti sempre a disposizione: scontrino delle medicine, le fatture per spese mediche, le ricevute dei bonifici bancari, i modelli F24 pagati. PROPRIO TUTTO.

Sapete già, certamente, che le modalità di presentare la dichiarazione dei redditi sono diverse: è possibile presentare il Modello 730 tramite il datore di lavoro oppure tramite un Caf o un professionista e utilizzare, secondo i casi, sia il Modello 730 che il Modello Unico. Qualunque modalità si sia seguita per la dichiarazione dei redditi, ripetiamo che è necessario conservare la documentazione relativa ai dati dichiarati nel modello presentato fino al quarto esercizio successivo all’anno di presentazione del modello 730 o Unico. In breve, la documentazione va conservata fino al 31 dicembre 2016, indipendentemente dal fatto che si tratti del modello 730 del 2012 o del modello Unico 2012.

Dopo il 730, si conservano i documenti fino al 31 dicembre 2016

 Vi elencheremo di seguito i documenti da conservare fino al 31 dicembre 2016. ma vogliamo ricordarvi che, fra gli altri, è importante conservare quelli relativi ad eventuali agevolazioni fiscali da indicare necessariamente nella compilazione del modello 730, non solo perché si potrebbe ottenere il rimborso d’imposta tramite busta paga, ma soprattutto perché la documentazione attesta il diritto alle detrazioni di cui il contribuente ha beneficiato.

I documenti da conservare fino al 31 dicembre 2016 sono: * il modello Cud 2012, quindi le certificazioni delle ritenute e dei redditi conseguiti nell’anno 2011; *gli scontrini parlanti per i farmaci acquistati, le ricevute e le fatture delle spese mediche, per l’ottenimento delle detrazioni fiscali del 19% per le spese sanitarie; *le quietanze dei bonifici bancari o postali eseguiti per le detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie o per le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica; *modelli f24 che attestano i versamenti delle imposte.

Dall’Agenzia delle Entrate i nuovi codici per il versamento all’Inps del contributo addizionale CIGS

 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012 denominata  “Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero”, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.

Le causali contributo si riferiscono al codice “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS” e “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”.

L’Inps comunica che, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.

Agevolazioni per il dipendente ”licenziato” che si mette in proprio

 Non paga Iva e paga l’Irpef al 5%: è il cosiddetto ”Regime fiscale di vantaggio”, il nuovo nome del regime dei contribuenti minimi. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate: chi è licenziato può continuare a svolgere in proprio l’attività che svolgeva come lavoratore dipendente. Diventa così un lavoratore autonomo sfruttando il nuovo regime fiscale di vantaggio.

L’ex regime dei contribuenti minimi non cambia solo il nome, quindi, ma anche la funzione: ora si chiama regime fiscale di vantaggio, ma servirà anche a sostenere chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà, consentendogli di proseguire la stessa attività in forma autonoma e con agevolazioni fiscali per la durata di cinque anni.

L’agevolazione fiscale riservata a questa fascia di lavoratori si può così riassumere:
*l’imposta forfettaria (Irpef e Irap) del 5% per i primi 5 anni di attività, ma per gli under-30 l’agevolazione dura fino ai 35 anni d’età;
*il nuovo lavoratore autonomo non paga Iva, né a debito né a credito (cioè scaricabile) e gli obblighi contabili sono ridotti al minimo, con esenzione dagli studi di settore e dalle comunicazione per lo spesometro.

Spese sanitarie: agevolazioni fiscali deducibili nella dichiarazione dei redditi

 Con la circolare n.19/E del 1° giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate indica le agevolazioni fiscali deducibili nella dichiarazione dei redditi: un sollievo per le famiglie in tempi particolarmente difficili.

SPESE SANITARIE
Parliamo innanzitutto delle spese sanitarie e delle spese di riabilitazione, che incidono molto sul bilancio familiare, particolarmente nelle emergenze. È possibile detrarre le spese per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” (articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001) anche se manca una specifica prescrizione medica. L’Agenzia delle Entrate, infatti, uniformandosi alle nuove indicazioni del Ministero della Salute* ed ha modificato l’orientamento della circolare 39/2010, secondo il quale tali spese erano detraibili solo se prescritte da un medico.

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(“l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti; …la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica).

I “vantaggi” del regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Il nuovo regime fiscale agevolato offre diversi vantaggi, fra i quali soprattutto il basso livello di tassazione. Infatti, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% come per l’ex regime dei minimi.

Peraltro, la nuova norma si è posto proprio questo obiettivo: favorire e incentivare la formazione di nuove imprese da parte dei giovani e di quanti hanno perduto il proprio lavoro e non hanno altre prospettive future e anche per sviluppare attività svolte in forma occasionale o precaria. Con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio sono stati istituiti appositi codici tributo che vanno indicati nell’F24 per effettuare i relativi versamenti.

Un vantaggio considerevole, definiremmo, in tempi così difficili a livello occupazionale e quindi sotto il profilo economico, in cui vanno valutate bene le opportunità che vengono offerte allo scopo di migliorare e incentivare la ripresa e la crescita. Da considerare poi che, proprio perché la misura dell’imposta sostitutiva è bassa, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Ed è un bel risparmio in termini fiscali.

Nuovo regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Con la circolare n. 17/E del 30 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce la nuova disciplina di vantaggio mirata a incentivare i giovani e chi non ha più lavoro a mettersi gioco in iniziative imprenditoriali consone alle loro capacità.

Può accedere al regime agevolato introdotto dal Dl 98/2011 anche chi ha svolto nell’anno precedente prestazioni saltuarie che si configurano come redditi diversi. Vediamo di seguito chi può entrare tra inuovi contribuenti minimi e per quanto tempo.

Dal 1° gennaio 2012, possono usufruire del nuovo regime agevolato i contribuenti che avviano una nuova attività imprenditoriale oppure l’esercizio di un’arte o di una nuova professione o anche chi ha iniziato un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Da precisare che l’inizio di una nuova attività va considerato proprio da quando ne inizia l’esercizio effettivo, non da quando si apre la partita Iva, più precisamente da quando si può dimostrare l’acquisto di beni strumentali per la rivendita o l’utilizzo per svolgere il proprio lavoro oppure per la prestazione effettiva di servizi. In sintesi per iniziare il lavoro vero e proprio.

Modalità di accesso al regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 I contribuenti che hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime agevolato e che hanno iniziato un’attività dal 1° gennaio 2012 devono darne comunicazione barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività.

È in regola chi ha barrato la casella relativa ai “vecchi minimi” nella presentazione della dichiarazione prima che fosse approvato il modello con la casella ad hoc per i “nuovi minimi”. Chi, invece, ha aperto la partita Iva senza fare nessuna comunicazione, può presentare la dichiarazione della variazione dei dati entro 60 giorni dalla comunicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio 2012 vuole passare al nuovo regime fiscale agevolato, non deve fare nessuna comunicazione, se ha applicato il regime dei minimi fino al 31 dicembre 2011. Chi, invece, applicava il regime ordinario e sono trascorsi i tre anni di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” mediante il quadro VO da allegare al modello Unico 2013.

I rimborsi dei crediti d’imposta, i limiti e i tempi

 Può succedere che le ritenute Irpef da versare non bastino a rimborsare l’intero credito che spetta al lavoratore. In tal caso il sostituto d’imposta datore di lavoro può effettuare i rimborsi dei crediti d’imposta con un importo rapportato all’importo complessivo delle ritenute da effettuare ogni mese all’ammontare dei crediti da rimborsare al lavoratore.

Ma ci sono dei limiti: il datore di lavoro per i rimborsi dei crediti d’imposta non può superare l’anno. Più chiaramente: il datore di lavoro ha la possibilità di erogare i rimborsi dei crediti d’imposta prodotti dalle dichiarazioni dei redditi, sempre in rapporto alle ritenute operate, solo entro l’anno d’imposta, ovvero entro dicembre.

Se il sostituto d’imposta non riesce a rimborsare tutti i crediti, crea dei crediti d’imposta residui e deve, quindi, certificare le imposte non rimborsate nel modello Cud, consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In questo modo il lavoratore contribuente potrà far valere i crediti che gli spettano nella successiva dichiarazione dei redditi, cioè nel modello 730 dell’anno successivo.

Agevolazioni fiscali, i diritti dei lavoratori trasfertisti

 Innanzitutto chiariamo cos’è la trasferta. Trasferta è una parola che definisce contemporaneamente il trasferimento e il soggiorno fuori sede per motivi di lavoro e l’indennità di trasferta, ovvero il rimborso che si ottiene per le spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.

La trasferta del lavoratore è frequente in alcuni settori produttivi. Molte aziende, in particolare le imprese edili, mandano i propri dipendenti in trasferta fuori del territorio comunale in cui l’azienda ha la sede operativa. In questo caso, generalmente, il lavoratore ha diritto a dei rimborsi spese e ad una indennità di trasferta.