Per la tessera sanitaria e il codice fiscale i duplicati si richiedono online

 L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato dello scorso 24 aprile 2012, informa che i due documenti maggiormente utilizzati dai lavoratori italiani possono essere richiesti anche online; infatti, collegandosi al sito internet è possibile ottenere il duplicato della tessera in caso di furto, smarrimento o perché la stessa è deteriorata o illeggibile

In questo modo debutta il nuovo servizio web per richiedere i duplicati di Tessera Sanitaria e tesserino di codice fiscale, nel caso in cui il cittadino non sia in possesso della Tessera Sanitaria perché non assistito dal Servizio Sanitario Nazionale.

Una volta superati i necessari controlli di correttezza e congruenza dei dati comunicati al momento della richiesta, la tessera viene inviata direttamente all’indirizzo del richiedente che risulta in Anagrafe Tributaria.

Il cambio del regime per i contribuenti minimi in campo IVA

 Dal primo gennaio 2012 si cambia pagina; infatti, da quella data i contribuenti minimi che non rientrano nei superminimi, ossia forfait del 5%, ritornano contribuenti normali ai fini IVA.

Per questa ragione, in sede di dichiarazione, è necessario , per i contribuenti in regime normale Iva che erano già attivi nel 2011, se dal 2012 passano al nuovo regime dei superminimi (forfait del 5%), nel modello Iva 2012 devono compilare il rigo VA14 barrando la casella relativa.
Ricordiamo, ad ogni modo, che i “vecchi minimi” sono le persone fisiche che hanno iniziato l’attività prima del 2008 e che devono determinare l’eventuale Iva detraibile sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali.

L’Iva per la rettifica dovuta dai contribuenti che, da soggetti “normali” Iva sono passati, dal 2008 al 2011, al regime dei minimi, doveva essere versata  come prima o unica rata  entro il termine previsto per il versamento del saldo Iva per l’anno precedente a quello di applicazione del regime; le rate successive, invece, dovevano essere  versate  entro i termini del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef.

La tassazione per borse di studio e premi

 Tra non molto dovremo fare la consueta dichiarazione annuale Irpef e, in modo particolare per i giovani, occorre anche comprendere in che modo sono tassate i redditi derivati da borse di studio o il compenso percepito sotto forma di premi.

Le borse di studio rientrano, secondo anche una consolidata prassi, tra i redditi assimilati al lavoro dipendente; in effetti, rientrano in questa categoria, in base all’articolo 50 del Dpr 917/1986 o Tuir, le borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, corrisposte a soggetti fiscalmente residenti, a meno che non sia prevista un’esenzione specifica.

Chiarimenti sull’indennità di fine rapporto dall’Agenzia delle Entrate

 L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare interna Prot. n. 2012/25122,  intende offrire diversi chiarimenti allo scopo di spiegare le recenti novità legislative introdotte in materia. In particolare, l’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto), prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro.

Chiarimenti sull’IVA dall’Agenzia delle Entrate

 L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione del 13 febbraio 2012 n. 15/E, intende chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, ovvero nota anche come legge di stabilità 2012, il quale ha stabilito che i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

La disposizione ha così posto rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA ed il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (cosiddetto “decreto sviluppo”). I dubbi espressi riguardavano, in particolare,  il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari e la  possibilità, per i contribuenti trimestrali, di continuare a differire al 16 marzo dell’anno successivo il versamento del saldo del periodo d’imposta.

Per Confprofessioni in arrivo l’accordo quadro sulla detassazione

A breve saremo tutti chiamati a al nostro solito adempimento in materia fiscale; in effetti, già in questi giorni diversi datori di lavoro hanno cgià comunicato ai propri dipendenti la loro posizione in merito all’assistenza fiscale, ossia consegna e assistenza per la compilazione del modello 730. La scorsa settimana la Confprofessioni, per la precisione lo scorso 18 gennaio 2012, ha siglato un accordo quadro in materia di detassazione con le seguenti sigle sindacali: Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

La lotta all’evasione chiede l’aiuto ai sindaci

Nuova forma di collaborazione tra comuni e Agenzia delle Entrate; infatti, per il 2012-2014 il 100% delle somme riscosse dei tributi statali deve essere attribuito alle istituzioni locali: i comuni così potranno incassare buone somme grazie alla lotta all’evasione fiscale, in particolare su quella contributiva. In questo modo il gettone per la lotta all’evasione salirà dal 33% previsto nel 2010 fino al 50% grazie al federalismo municipale per arrivare al 100% con le ultime innovazioni apportate alla legislazione di riferimento, anche se occorre stipulare apposite convenzioni con l’Agenzia delle Entrate: un buona occasione per trovare nuovi fondi allo scopo di assicurare i servizi alla cittadinanza.

Dal 2012 accertamenti fiscali solo esecutivi

Dal primo gennaio 2012, anche se è entrata in vigore già dal primo ottobre dell’anno scorso e che riguardava i periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, tutti gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e Iva, tranne rare eccezioni, sono tutti  accertamenti esecutivi.
In base alle indicazioni diffuse rimangono, però, esclusi gli accertamenti relativi ad altri tributi – quali imposta di registro o di bollo – e quelli non emessi dall’agenzia delle Entrate (dogane o enti locali).

Per i nuovi atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso.

Il decreto Monti e la vigilanza per l’emersione

L’articolo 11 del decreto salva Italia prevede una maggiore flessibilità in materia di lavoro. In effetti, al fine di ridurre il peso eccessivo della burocrazia o della pubblica amministrazione sulle imprese e sui contribuenti in senso generale, la disposizione prevede alcune importante modifiche che vogliono dare un maggiore impulso alla libera imprenditoria con una minore presenza dello Stato.

A questo riguardo ed esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni.

Dall’Agenzia delle Entrate le novità sulle fiscalità

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il suo comunicato del 28 dicembre 2011, informa che risulta già disponibile il nuovo Cud 2012: la bozza del nuovo modello è disponibile per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati percepiti nel corso del 2011.

L’Agenzia delle Entrate anticipa già le diverse novità del modello con i nuovi incentivi e agevolazioni previsti fino a contemplare l’abbattimento della base imponibile che premia lavoratrici e lavoratori che, rientrando in Italia con un bagaglio di esperienze culturali e professionali maturate all’estero, favoriscono lo sviluppo del Paese.

Chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 131/E, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti sulle modalità con cui a decorrere dal primo gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a  forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando – oltre all’ordinario plafond di deducibilità di euro 5.164,57 annui – un ulteriore “bonus” corrispondente a euro 2.582,29 annui, sino a concorrenza dell’ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l’importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.

L’imposta sostitutiva su finanziamenti per estinzione debiti, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la sua risoluzione n. 121/E, ha messo in evidenza che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie.

Questa interpretazione non sembra porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza  del 5 maggio 2009 n. 5270. Nella fattispecie ci si riferisce ad un atto di finanziamento con iscrizione di ipoteca volontaria, riqualificato dall’Ufficio delle entrate quale atto di dilazionamento di un debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario.

Dall’Inps riduzione interessi di mora per il ritardato pagamento

L’Inps, con la circolare n. 151 del 2 dicembre 2011 e tenendo conto del provvedimento prot. n. 2011/95314 del 22/06/2011 dell’Agenzia delle Entrate, ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,0243 % in ragione annuale.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che in base all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Dalla manovra Monti in arrivo agevolazioni fiscali per donne e giovani

L’articolo 2 del decreto salva-Italia prevede alcune agevolazioni sul costo del lavoro e alcune misure finalizzate a favorire l’occupazione di giovani e donne.

In effetti, in base al contenuto del decreto, si prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2011 e fino al 31 dicembre 2012 è possibile dedurre, così come stabilito dall’articolo 99 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, da parte del datore di lavoro un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni.