L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 36/E dello scorso 28 luglio 2011, ha deciso di differire al 16 dicembre del 2011 il termine per la regolarizzazione della la tassazione delle somme relative ad incrementi di produttività erogate in assenza di contratto o accordo collettivo di 2° livello senza, per questo, applicare le relative sanzioni.
Ricordiamo che è possibile utilizzare l’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, chiariti in precedenza dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011. In effetti, in base alla circolare congiunta si considera non soggette a tassazione agevolata questi compensi erogati nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.