Il ministero della giustizia ha risposto al quesito inviato dal Consiglio nazionale forense nel mese scorso in ordine alle modalità applicative dell’articolo 9 comma 6, del decreto legge 24 gennaio 20L2, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.27, sulla durata del tirocinio per I’ accesso alle professioni regolamentate.
A questo riguardo il Ministero della Giustizia ha precisato che, poiché il decreto legge non ha previsto alcuna norma transitoria, le nuove regole non possono trovare applicazione per i tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge stesso, vale a dire, prima del 24 gennaio 2012.