Un tempo, diciamo prima dell’inizio dell’attuale crisi economica, all’incirca qualche anno fa, non era molto difficile, girando per le zone commerciali delle città italiane, imbattersi in cartelli come quello che riportiamo qui sotto, con i quali si ricercavano giovani apprendisti da avviare alla conoscenza di un mestiere o di una professione.
apprendista
Cercasi apprendisti con esperienza
Come si fa ad assumere un’apprendista con esperienza? Difficile rispondere; quel che pare invece essere certo è che sono diversi gli annunci di lavoro da parte di aziende che cercano giovani – apprendisti appunto (che vogliono imparare un mestiere)- già esperti del settore. Ne abbiamo parlato all’interno della nostra pagina Facebook e tra i vari commenti c’è stato chi ha scritto:
“se cerchi un’apprendista come fa ad avere esperienza?”
Chiarimenti sulle regole dell’impiego dell’apprendista
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un chiarimennto richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito ad una corretta interpretazione della disciplina in materia di apprendistato così come prevista nella normativa di riferimento, ovvero il Decreto Legislativo n. 167/2011.
Sicurezza per i giovani: le responsabilità del datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con la sentenza 536 del 10 gennaio scorso, ha stabilito che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio se non adotta adeguate misure di sicurezza e prevenzione o non ne verifica l’effettivo utilizzo da parte del dipendente, in particolare se il lavoratore è giovanissimo o inesperto e soprattutto apprendista, anche perché per questa categoria sono in vigore obblighi di formazione e addestramento.
Apprendistato: responsabilità datori di lavoro, chiarimenti ministeriali
La Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro è imperniata sull’apprendistato in azienda, sulla mancata formazione e sul mancato rispetto dei vincoli di numero e di stabilizzazione imposti per contratti di apprendistato e tutte le tipologie di apprendistato, la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca.
Dal Ministero chiarimenti sulla formazione dell’apprendista
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in materia ispettiva nei rapporti di Apprendistato; infatti, il Ministero, attraverso la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, ha fornito le indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell’attività ispettiva.
I nuovi certificati di agibilità a titolo gratuito della gestione ex-Enpals
La gestione ex-Enpals ricorda che dal 1° gennaio 2013, la trasmissione delle istanze di acquisizione e variazione del certificato di agibilità relativo a prestazioni lavorative svolte gratuitamente, sarà possibile esclusivamente in modalità telematica, mentre fino al 31 dicembre 2012 continuerà ad essere operativa anche la modalità in uso di presentazione su supporto cartaceo.
Apprendistato, Regione Lombardia per l’introduzione al lavoro
L’apprendistato come punto di partenza per l’inserimento lavorativo dei giovani è una sfida che Regione Lombardia affronta per il prossimo futuro.
In arrivo l’intesa sull’apprendistato professionalizzante anche per le autoscuole
È stato sottoscritto lo scorso 26 luglio 2012 tra le parti sociali, ossia tra l’UNASCA assistita dalla CONFETRA con l’ausilio della confederazioni dei lavoratori di categoria – ossia la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI – il nuovo accordo in materia di apprendistato professionalizzante nel delicato segmento delle autoscuole.
Riforma del lavoro 2012, interrompere il lavoro a tempo indeterminato
Con la riforma del lavoro 2012 definita dal Governo Monti si è voluto introdurre anche in uscita la flessibilità così come dispone l’articolo 2, commi da 31 a 37, della legge n. 92/2012. Le norme contenute del disposto legislativo vogliono introdurre una sorta di disincentivo a carico del datore di lavoro allo scopo di scoraggiare il ricorso a questo provvedimento estremo.
Quanto costa assumere un apprendista?
Quanto costa assumere un apprendista, in seguito all’introduzione della riforma del mercato del lavoro? Sicuramente la risposta non potrà che orientarsi verso un aggravio per le tasche delle imprese che optino verso questa forma di lavoro. In altri termini, assumere un apprendista costerà alle aziende di più rispetto a prima, visto e considerato che per un contratto di tre anni, senza conferma al termine del rapporto, si parla di un aggravio del 4%, oltre alla “tassa” di licenziamento dovuta in caso di risoluzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.
Una delle determinanti della maggiore onerosità dei contratti di apprendistato per le imprese risiede nella riforma degli ammortizzatori, che sarà finanziata con applicazione di un’aliquota contributiva dell’1,31 per cento, in sostituzione delle attuali aliquote. L’aliquota aggiuntiva, prevista a carico dei soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile. Non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione dei lavoratori assenti, e a quelli assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, oltre a quelli sui periodi contributivi fino al 31 dicembre 2013, relativi alle attività definite negli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali. Esenti anche gli apprendisti e i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazione.
Novità dal riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato
L’accordo è stato siglato lo scorso 28 marzo 2012 e prevede il riordino l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confesercenti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Infatti, l’accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull’apprendistato (D. L.vo n. 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
In base all’articolo 1 le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Non solo, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Le modifiche al lavoro somministrato
Sono state modificate alcuni criteri che aiutano a identificare la natura del lavoro somministrato e tra questi, di certo, una significativa modifica introdotta alla disciplina del decreto legilastivo n. 276/03 dal decreto leg.vo n. 24/2012, circa il rapporto in somministrazione a tempo determinato, concerne l’obbligo delle ragioni che lo giustificano.
Infatti, il comma 4 dell’articolo 20 prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre il comma 5bis prevede un’eccezione a tale regola delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel senso che si prescinda dalle stesse se con rapporto somministrasto a tempo determinato risultino assunti lavoratori in mobilità, a norma dell’art.8 comma 2 della legge n.223/91,in cui si stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.
Chiarimenti sulla durata massima dell’apprendistato
Il Testo Unico e gli accordi interconfederali, insieme ai contratti collettivi, stabiliscono la durata massima dell’apprendistato che, tra l’altro, sono messi in relazione con l’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione che si intenda raggiungere visto che è fortemente messa in relazione con il percorso formativo che il datore di lavoro deve mettere a punto.
Secondo alcune indicazioni la durata massima non può essere superiore a tre anni, o cinque per quelle figure professionali specificatamente individuate dalla contrattazione di riferimento. In realtà, occorre riferirsi ai singoli settori di riferimento perché per il segmento degli studi professionali l’apprendistato, di mestiere o professionalizzante, non può essere inferiore a 30 mesi con una durata massima di tre anni.