Il Consiglio di Stato interviene in una materia molto delicata in fatto di revocabilità delle dimissioni e lo fa con la sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011. In sostanza, per la suprema autorità amministrativa le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima.
Il Consiglio di Stato precisa, riferendosi alla Corte Costituzionale n. 417/1996 e n.92/1997, che il provvedimento di accettazione ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione.