L’Inps, attraverso la sua circolare n. 37 dello scorso 14 marzo 2013 avente come oggetto “Circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 “Art.2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI”. Modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Istruzioni contabili. – modifiche dalla Legge di stabilità 2013”, precisa ed integra le disposizioni impartite in materia con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 in merito alla indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI, soprattutto per quanto riguarda le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero meglio nota come Legge di stabilità 2013.
assicurazione sociale per l’impiego
Dall’INPS chiarimenti su indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi
La riforma del lavoro varata dal governo Monti ha anche inciso sull’indennità di disoccupazione prevedendo nuove regole con differenti sistemi di calcolo.
Infatti, il nostro Ente previdenziale, attraverso la sua circolare n. 36 del 14 marzo 2013 intitolata come “Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”, ha offerto nuovi chiarimenti per l’indennità di disoccupazione collegata all’Aspi per gli anni 2013, 2014 e 2015, a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con determinati requisiti contributivi, in presenza del contestuale intervento di un fondo bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell’indennità stessa.
Chiarimenti sulla contribuzione domestica con l’esclusione Aspi
L’INPS, attraverso la sua circolare n. 25 del 2013, ha posto in evidenza diversi conseguenza sulla contribuzione 2013 a carico dei lavoratori domestici e l’esclusione del contributo ASPI in caso di licenziamento.
Le dimissioni in gravidanza e il diritto all’indennità di disoccupazione
Il diritto all’indennità di disoccupazione espressa attraverso la nuova formulazione dell’ASPI, o assicurazione sociale per l’impiego, è riconosciuta anche in presenza di dimissioni in stato di gravidanza.
Infatti, l’INCA Nazionale, il patronato della CGIL, ha risposto a diversi quesiti giunti dalle sedi territporiali chiarendo che la legge 92/2012, la legge di riforma del mercato del lavoro, ha modificato solo l’arco temporale entro il quale le dimissioni devono essere validate dal Ministero passando da uno a tre anni.
I nuovi limiti INPS per il sostegno al reddito
L’INPS, attraverso la circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 intitolata come “Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2013”, ha stabilito i nuovi importi massimi delle relative indennità.
Infatti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il nostro Ente previdenziale ha stabilito i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/86.
Dall’Inps nuovi chiarimenti sull’indennità di disoccupazione
L’Inps, attraverso il messaggio n. 20830 dello scorso 18 dicembre 2012, chiarisce che anche i lavoratori che hanno risoluto il loro contratto di lavoro in modo consensuale attraverso una procedura conciliativa hanno lo stesso diritto a chiedere l’indennità di disoccupazione.
Dal Ministero del Lavoro la nuova riforma degli ammortizzatori sociali
Anche il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso una sua nota al fine di informare della nuova indennità e Assicurazione sociale per l’impiego.
La nuova indennità di disoccupazione mini Aspi 2012
L’Inps informa la propria utenza che dal prossimo 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti non sarà più erogata e per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Dall’Inps i primi chiarimenti sull’ASPI
In arrivo dal nostro Istituto previdenziale di riferimento alcuni chiarimenti in vista dell’applicazione e sui modi di utilizzo della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Ricordiamo che dal prossimo 1 gennaio 2013 entrerà in vigore, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (ex art. 24 della Legge n. 88/89), entrerà in vigore l’Assicurazione Sociale per l’Impiego – ASpI (istituita dalla Legge n. 92/2012), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
L’Aspi nei suoi vari risvolti, considerazioni alle soglie del 2013
Come funzionerà la nuova Aspi, il nuovo strumento di protezione per i lavoratori che sostituirà l’indennità di disoccupazione e di mobilità?
I nuovi ammortizzatori sociali e ASPI, secondo il ministro Fornero
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fatto sentire le sue posizioni in merito alla riforma del lavoro fortemente voluta dal Governo Monti in seguito ad un question time al Senato.
Il licenziamento per motivi economici
Questa è la vera novità per i lavoratori dipendenti che si vedono ora a rischio. In effetti, il licenziamento economico individuale si differenzia da quello collettivo che presuppone un altro iter procedurale.
Per avviare un licenziamento di questo tipo è necessario sollevare un giustificato motivo di tipo oggettivo, ossia l’esistenza di presupposti di tipo tecnico, organizzativo o produttivo che possano portare alla soppressione di attività lavorative in precedenza vera mission aziendale ma che al momento non ritenute più remunerative per l’azienda o, in modo, generico, da un datore di lavoro.
Mini-Aspi, l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
La riforma del lavoro ha introdotto, oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi, una prestazione previdenziale erogata a sostegno dei lavoratori disoccupati che non hanno i requisiti previsti per accedere all’Aspi.
Quindi, oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, è prevista anche quella con requisiti ridotti, esattamente come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La Mini-Aspi sarà dunque un altro sostegno al reddito dal 1° gennaio 2013 e assicurerà un’indennità disoccupazione per i lavoratori che abbiano almeno 13 settimane di contributi per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, l’indennità Mini-Aspi spetta se permane lo stato di disoccupazione e nella stessa misura, cioè nello stesso importo rispetto all’Aspi.
Aspi e Mini-Aspi possono decadere oppure essere sospese o essere ridotte in alcuni casi, per i quali il lavoratore ha l’obbligo di restituire l’indennità eventualmente percepita senza averne i requisiti. Ovvero *se perde lo stato di disoccupazione; *se inizia un’attività autonoma senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto derivante dall’attività autonoma; *se raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; *se acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, se però il lavoratore non opta per l’indennità erogata dall’Aspi. In dettaglio…
Aspi, assicurazione sociale per l’impiego: la misura dell’indennità
Per calcolare l’importo dell’indennità disoccupazione erogata dall’Inps si considera la retribuzione globale lorda percepita dal lavoratore disoccupato negli ultimi due anni, compresi i dati della retribuzione indicati in busta paga e percepiti in maniera continuativa, e le mensilità aggiuntive, ovvero la tredicesima e la quattordicesima.
L’Aspi sarà pari al 75% della retribuzione mensile se questa non supera, nel 2013, i 1.180 euro mensili. Se invece la retribuzione mensile è superiore a questo importo l’indennità disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile integrata da una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo indicato. Il tetto massimo erogato dell’Assicurazione sociale per l’impiego è pari al massimale Cig, che ogni mese è pari a 1.119,32 euro.