A seguito di continue richieste alle sedi Inps ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, ovvero richieste di chiarimenti in materia di stato di disoccupazione, lo stesso Istituto ha deciso con il suo messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, informa che il reddito risultante dall’indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, legge 407/1990.
In particolare, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 – aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 – stabilisce che si conserva lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.