Finalmente via libera al disegno di legge che rimette a posto la quota di riserva del 7% sul collocamento obbligatorio riservato alle persone con disabilità nelle aziende, pubbliche e private, con più di 15 dipendenti grazie al voto in commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante.
Il testo interpreta il senso della norma che aveva previsto un diritto di priorità per orfani e vedove di vittime del terrorismo, precisando che non viene intaccata la quota stabilita per legge a favore delle persone con disabilità.
In effetti, con il provvedimento approvato in Senato ora il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.