L’articolo 2 del decreto legislativo per il riordino dei congedi, aspettative e permessi predisposto dal governo incide sulle disposizioni inerenti agli aspetti di flessibilità sul congedo di maternità influendo sui criteri previsti, come tra l’altro il 3 e il 4, sugli articoli 20, 33 e 42 del decreto legislativo n.151/01 sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
A questo proposito l’articolo 2 interviene direttamente sul disposto dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità.