L’Agenzia delle Entrate, attraverso la sua risoluzione n. 121/E, ha messo in evidenza che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva dello 0,25% anche i finanziamenti contratti al fine di estinguere precedenti esposizioni debitorie.
Questa interpretazione non sembra porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 5 maggio 2009 n. 5270. Nella fattispecie ci si riferisce ad un atto di finanziamento con iscrizione di ipoteca volontaria, riqualificato dall’Ufficio delle entrate quale atto di dilazionamento di un debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario.